IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 24 dello Statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che demanda, tra l'altro, al Direttore Generale, nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli Organi di governo dell'Universita', il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle Universita'; Visto il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomini e donne»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto legislativo n. 286/1998 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 34-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ed in particolare l'art. 1 dello stesso; Visto il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni di attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Visto l'art. 1, commi 1 e 3, del D.L. n. 180/2008 convertito nella legge n. 1 del 9 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta disposizioni per il reclutamento nelle Universita' e per gli Enti di Ricerca; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera d) punto 3) e l'art. 58, comma 1; Visti i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000, 28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270 e 16 marzo 2007; Visto il decreto interministeriale del 2 aprile 2001; Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto l'art. 66, comma 13-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e successive modificazioni e integrazioni il quale testualmente dispone: «Per il biennio 2012-2013 il sistema delle universita' statali, puo' procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente [...] L'attribuzione a ciascuna universita' del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti e' effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [...]»; Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale testualmente dispone: «Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni [...], di cui [...] all'art. 66, commi [...] 13-bis [...] del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012 [...]»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 1° agosto 2013, con il quale «In applicazione dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 [...], il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui alle disposizioni di legge sotto elencate, gia' prorogato al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 388, della medesima legge n. 228 del 2012, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 per le motivazioni indicate in premessa: [...] b) art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 [...]; Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all'attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; Visto il D.R. n. 2477 del 18 luglio 2008 con il quale e' stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Universita' degli studi di Napoli Federico II ed, in particolare: l'art. 3, comma 2, il quale testualmente dispone: «Il Direttore Amministrativo (oggi Direttore Generale, ndr) [...] avvia l'iter amministrativo finalizzato al reclutamento delle unita' di personale tecnico amministrativo ponendo in essere gli adempimenti indicati nel rispetto del seguente ordine di priorita': a) effettua la comunicazione, di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica; b) in subordine alla procedura di cui al precedente punti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 46 del CCNL Comparto universita' 9 agosto 2000, come modificato dall'art. 19 del CCNL Comparto universita' 27 gennaio 2005 (oggi art. 57 del CCNL Comparto Universita' sottoscritto il 16 ottobre 2008, ndr), attiva la procedura di mobilita' interuniversitaria; c) utilizza le graduatorie efficaci di concorsi pubblici, ove esistenti, laddove vi sia un'identita' del profilo e della professionalita' da reclutare; d) emette apposito bando di concorso»; l'art. 7, comma 2, il quale testualmente dispone: «I bandi di concorso definiscono, di volta in volta, i titoli di studio e gli eventuali requisiti professionali specifici, a seconda delle aree e delle professionalita' richieste. I requisiti specifici di cui al presente articolo potranno altresi' essere integrati da ulteriori requisiti scaturenti da disposizioni di legge, tenuto conto di particolari figure da reclutare. Per alcune figure professionali, il possesso dell'abilitazione alla professione, sara' richiesto ai sensi di legge»; Visto il C.C.N.L. Comparto Universita', sottoscritto il 16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARAN e le OO.SS. di Comparto; Visto l'art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Universita' del 12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del C.C.N.L. Comparto Universita' del 16 ottobre 2008; Visto il decreto direttoriale n. 336 del 19 marzo 13 con il quale questa Amministrazione, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato Regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo emanato con D.R. n. 2477 del 18 luglio 2008, ha autorizzato l'iter amministrativo finalizzato, tra l'altro, all'assunzione - mediante l'utilizzo dei punti organico residui relativi alla programmazione delle assunzioni di personale tecnico-amministrativo per l'anno 2012 e previo esperimento della procedura di mobilita' intercompartimentale di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni e della subordinata procedura di mobilita' interuniversitaria di cui all'art. 57 del CCNL Comparto Universita' del 16 ottobre 2008 - di n. 1 unita' di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, mediante scorrimento, stante l'identita' del profilo e della professionalita' da reclutare, della graduatoria generale di merito, approvata con decreto direttoriale n. 1732 del 29 dicembre 2008, del concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni di addetto del Servizio Prevenzione e Protezione nel settore di prevenzione incendi e gestione delle emergenze dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II; Considerato che: 1) la procedura di mobilita' intercompartimentale di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale, prot. n. 29375 del 27 marzo 2013, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzata, tra l'altro, al reclutamento dell'unita' di personale in questione - ha avuto esito negativo, giusta nota prot. n. 20480 del 6 maggio 2013, acquisita al protocollo di questa Amministrazione con il n. 41257 del 6 maggio 2013, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 2) la procedura di mobilita' interuniversitaria di cui all'art. 57 del CCNL Comparto Universita' del 16 ottobre 2008 - effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale, prot. n. 29376 del 27 marzo 2013, trasmessa alle Universita' ed agli Istituti Universitari - ha avuto esito negativo non essendo pervenuta alcuna istanza di partecipazione; 3) lo scorrimento della graduatoria generale di merito, approvata con decreto direttoriale n. 1732 del 29 dicembre 2008, del concorso pubblico, per esami, a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni di addetto del Servizio Prevenzione e Protezione nel settore di prevenzione incendi e gestione delle emergenze dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II, ha avuto esito negativo a seguito della rinuncia da parte di tutti i soggetti utilmente collocati nella predetta graduatoria; Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione del presente bando di concorso finalizzato alla copertura del suddetto posto; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare: 1) l'art. 1014, comma 3, il quale eleva al 30% dei posti messi a concorso la riserva obbligatoria a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme; 2) l'art. 678, comma 9, il quale ricomprende nella sopracitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; Considerato che non e' operante alcuna riserva in relazione alla unicita' del posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che sara' cumulata con le frazioni di posto gia' determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite da questo Ateneo; Decreta: Art. 1 Indizione E' indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni di addetto del Servizio Prevenzione e Protezione nel settore di prevenzione incendi e gestione delle emergenze dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1302).