IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto lo  statuto  della  Universita'  degli  studi  del  Sannio,
emanato  con  decreto  rettorale  del  13  giugno  2012,  n.  781,  e
pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - del 3 luglio 2012, n. 153, ed,
in particolare, l'art. 41; 
    Viste la delibera con la quale il Consiglio  di  amministrazione,
nella seduta del 28  giugno  2013,  ha  autorizzato  il  conferimento
dell'incarico di direttore generale della Universita' degli studi del
Sannio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera  n),  della  legge  30
dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 41 dello statuto e nel rispetto  di
procedure e  di  modalita'  definite  dall'art.  39  del  Regolamento
generale di Ateneo, al dottore Gaetano Telesio; 
    Visto il contratto per la disciplina del «Rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato di diritto privato e con regime di impegno a  tempo
pieno  di  direttore  generale  della  Universita'  degli  studi  del
Sannio», della durata di tre anni, sottoscritto dal  dottore  Gaetano
Telesio in data 16 luglio 2013 (Repertorio numero 304); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686; 
    Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
    Vista la legge 7 febbraio 1990, n. 19; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  6  settembre  2001,  n.  368,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
    Visto il decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198; 
    Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Vista il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
    Vista la legge 20 dicembre 2009, n. 191; 
    Visto  il  decreto  legislativo  29  marzo  2012,  n.   49,   che
«Disciplina la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche di reclutamento degli atenei, in  attuazione  della  delega
prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere
b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
dal comma 4, lettere b), c), d) e) ed f) e dal comma 5»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  che  contiene
disposizioni in materia di «Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazione; 
    Visto il decreto legge  21  giugno  2013,  n.  69,  che  contiene
«Disposizioni urgenti per il rilancio  della  economia»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  che  contiene
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Considerato che l'art. 66, comma  13-bis,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dall'art. 14, comma 3, del
decreto-legge   6   luglio   2012,   numero   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  nonche'  dall'art.
58, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, dispone che: 
      per «...il biennio  2012-2013,  il  sistema  delle  universita'
statali  puo'  procedere  ad  assunzioni   di   personale   a   tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite  di  un
contingente corrispondente ad una spesa pari al venti  per  cento  di
quella relativa al corrispondente personale complessivamente  cessato
dal servizio nell'anno precedente...»; 
      la «...predetta facolta' e' fissata nella misura del  cinquanta
per cento per gli anni 2014 e 2015 e del cento per cento a  decorrere
dall'anno 2016...»; 
      la «...attribuzione  a  ciascuna  universita'  del  contingente
delle assunzioni (di cui ai periodi  precedenti)  e'  effettuata  con
decreto del Ministro della  istruzione,  della  Universita'  e  della
ricerca, tenuto conto di quanto  previsto  dall'art.  7  del  decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 49...»; 
      il «...Ministero della istruzione, della  universita'  e  della
ricerca  procede  annualmente  al   monitoraggio   delle   assunzioni
effettuate comunicandone gli esiti  al  Ministero  della  economia  e
delle finanze...»; 
    Visto il decreto del Ministro della istruzione, della universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2012, n. 297, con il quale sono  stati
definiti,  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dall'art.   14   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i «Criteri  e  il  contingente  di
assunzioni delle universita' statali per l'anno 2012»; 
    Considerato che, con il medesimo decreto,  sono  stati  assegnati
alla Universita' degli studi del Sannio, per l'anno 2012, 0,35 «Punti
organico», da destinare alle assunzioni di personale; 
    Considerato che, nella seduta del 15  novembre  2012,  il  Senato
accademico ha, tra l'altro espresso  parere  favorevole  all'utilizzo
dei «Punti organico»  assegnati  alla  Universita'  degli  studi  del
Sannio con decreto ministeriale del 22 ottobre 2012, n. 297,  pari  a
0,35, previa approvazione del «Programma triennale di  fabbisogno  di
personale», in conformita' a quanto previsto dall'art. 4 del  decreto
legislativo 27 marzo 2012, n. 49, che disciplina la  «Programmazione,
il monitoraggio e la valutazione delle politiche  di  bilancio  e  di
reclutamento degli atenei, in  attuazione  della  delega  al  Governo
prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.  240,
e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere
b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti
dal comma 4, lettere b), c), d), e) ed t), e dal comma 5»; 
    Vista  la  legge  24  dicembre  2012,  n.   228,   che   contiene
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», pubblicata  nel  Supplemento
Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -  Serie
generale - del 29 dicembre 2012, n. 302; 
    Considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' entrata  in
vigore il 1° gennaio 2013; 
    Considerato in particolare, che l'art. 1, comma 388, della  legge
24 dicembre 2012, n.  228,  ha  «...fissato  al  30  giugno  2013  la
scadenza dei termini e dei regimi indicati nella Tabella 2...»; 
    Considerato pertanto, che la scadenza  dei  termini  inizialmente
previsti  per  l'utilizzo  dei  «Punti  organico»  nell'ambito  delle
programmazioni  relative  agli  anni  2010,  2011  e  2012  e'  stata
prorogata al 30 giugno 2013; 
    Vista la nota del 5  aprile  2013,  numero  di  protocollo  8312,
registrata nel protocollo generale di ateneo in data 8  aprile  2013,
con il numero progressivo 4144, con la quale il Dipartimento  per  la
universita', la alta formazione artistica, musicale e coreutica e per
la ricerca, direzione generale per la universita', lo studente  e  il
diritto allo studio universitario, Ufficio III, del  Ministero  della
istruzione, della universita'  e  della  ricerca  ha  fornito  alcune
indicazioni operative in merito alle modalita' di verifica dei «Punti
organico» utilizzati alla data del 31 dicembre 2012 e di monitoraggio
della programmazione relativa allo scorso anno; 
    Considerato in particolare, che, ai fini della predetta verifica,
e' stata attivata, nella procedura informatica  denominata  «PROPER»,
la sezione «Assunzioni 2012», cosi' articolata: 
      «punti   organico»   impegnati   nell'anno    2012    per    la
«contabilizzazione» delle assunzioni autorizzate lo scorso anno e per
la loro corretta imputazione alle relative programmazioni; 
      piano straordinario per la chiamata di  professori  di  seconda
fascia ai sensi dell'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre  2010,
n. 240, ai fini dell'accertamento delle  modalita'  di  utilizzo  dei
relativi «Punti organico»; 
      riepilogo della imputazione dei «Punti organico» sulle  diverse
disponibilita'  per  l'accertamento  delle  relative   modalita'   di
utilizzo; 
      dettaglio dei punti organico utilizzati o ancora utilizzabili a
valere sulle disponibilita' dell'anno 2012 per la programmazione, con
riferimento alle varie tipologie di  personale,  delle  modalita'  di
utilizzo dei punti  organico  assegnati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministero della istruzione, della  universita'  e  della  ricerca  22
ottobre 2012, n. 297; 
      riepilogo delle assunzioni effettuate  nell'anno  2012  per  la
verifica del rispetto  delle  disposizioni  contenute  nell'art.  18,
comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le quali prevedono che
«...ciascuna universita' statale,  nell'ambito  della  programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto  dei
posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che,
nell'ultimo triennio, non hanno prestato servizio o  non  sono  stati
titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a  corsi  universitari
nella universita' stessa...»; 
      autorizzazione dei trasferimenti per compensazione o scambio di
personale  per  l'inserimento  degli  estremi  della   documentazione
relativa alle autorizzazioni allo scambio di personale; 
    Considerato altresi', che,  con  la  predetta  nota,  il  dottore
Daniele Livon, direttore generale  del  Ministero  della  istruzione,
della universita' e della ricerca, ha, tra l'altro, ribadito  che  la
«...scadenza dei termini previsti per l'utilizzo dei "Punti organico"
delle programmazioni relative agli anni 2010, 2011 e 2012 e' stata al
momento prorogata al 30 giugno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 388,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228...»; 
    Considerato  che,   in   sede   di   chiusura   della   procedura
informatizzata denominata  «PROPER»,  inizialmente  prevista  per  il
giorno 22 aprile 2013 e successivamente differita al 3  maggio  2013,
una  quota  parte  dello  0,35  «Punti   organico»   assegnati   alla
Universita' degli studi del Sannio ai sensi del decreto del Ministero
della istruzione, della universita' e della ricerca  del  22  ottobre
2012, n. 297, pari a 0,30 «Punti organico», sono stati destinati,  in
conformita' a quanto richiesto con la nota ministeriale del 5  aprile
2013, numero di protocollo n. 8312,  come  innanzi  richiamata,  alla
copertura  di  un  posto  di  professore  di  prima  fascia  mediante
chiamata, ai sensi dell'art. 29, comma 4,  della  legge  29  dicembre
2010, n. 240, di un professore associato, gia' in servizio  di  ruolo
presso la Universita' degli studi del Sannio, che abbia conseguito la
idoneita' ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto il decreto rettorale del 16 luglio 2013,  n.  751,  con  il
quale, ai sensi del combinato disposto della  legge  3  luglio  1998,
numero 210, e dell'art. 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e in conformita' al parere espresso dal Senato accademico  nella
seduta dell'11 luglio 2013 e alla deliberazione assunta dal Consiglio
di amministrazione nella seduta del 15  luglio  2013,  il  professore
Gaetano Pecora, nato a Napoli il 28 settembre  1960,  inquadrato  nel
settore concorsuale 14/B1 «Storia delle dottrine e delle  istituzioni
politiche», settore  scientifico-disciplinare  SPS/02  «Storia  delle
dottrine politiche», e' stato nominato, a  decorrere  dalla  medesima
data, nel ruolo dei professori  di  prima  fascia  della  Universita'
degli studi del Sannio con la qualifica di professore straordinario a
tempo pieno; 
    Visto il decreto rettorale del 19 aprile 2013,  n.  484,  con  il
quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a  decorrere  dal
1° novembre 2013, del professore  Ennio  De  Simone,  inquadrato  nel
settore    concorsuale    13/C1    «Storia    economica»,     settore
scientifico-disciplinare SECS-P/12 «Storia economica», e in  servizio
presso il Dipartimento  di  diritto,  economia  management  e  metodi
quantitativi con la qualifica di professore ordinario; 
    Visto il decreto rettorale del 19 aprile 2013,  n.  485,  con  il
quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a  decorrere  dal
1° novembre 2013, del professore Agostino  Zuppetta,  inquadrato  nel
settore   concorsuale   04/A2   «Geologia    Strutturale,    Geologia
Stratigrafica,    Sedimentologia    e     Paleontologia»,     settore
scientifico-disciplinare GEO/03 «Geologia strutturale», e in servizio
presso il Dipartimento di scienze e tecnologie con  la  qualifica  di
professore ordinario; 
    Visto il decreto rettorale del 7 maggio  2013,  n.  548,  con  il
quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a  decorrere  dal
1° novembre 2013, del dottore Felice Laudadio, inquadrato nel settore
concorsuale     12/D1     «Diritto      amministrativo»,      settore
scientifico-disciplinare  IUS/10  «Diritto  amministrativo»,  ed   in
servizio presso il Dipartimento di  diritto,  economia  management  e
metodi quantitativi con la qualifica di ricercatore confermato; 
    Visto il decreto rettorale del 10 giugno 2013,  n.  653,  con  il
quale e' stata disposta la cessazione dal servizio, a  decorrere  dal
1° novembre 2013, del Professore Michele  Di  Santo,  inquadrato  nel
settore  concorsuale  09/H   1   «Sistemi   di   elaborazione   delle
informazioni», settore scientifico-disciplinare  ING-INF/05  «Sistemi
di  elaborazione  delle  informazioni»,  ed  in  servizio  presso  il
Dipartimento di ingegneria con la qualifica di professore ordinario; 
    Accertato che il valore in  termini  di  «Punto  organico»  delle
unita' di personale che cesseranno dal servizio nel corrente anno  e'
pari a 3,50 «Punti organico»; 
    Considerato altresi',  che,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  la  Universita'
degli studi del  Sannio  potra'  procedere,  nel  prossimo  anno,  ad
assunzioni di personale a tempo  indeterminato  e  di  ricercatori  a
tempo determinato «...nel limite di un contingente corrispondente  ad
una  spesa  pari  al  cinquanta  per  cento  di  quella  relativa  al
corrispondente  personale  complessivamente  cessato   dal   servizio
nell'anno precedente...», che equivale a 1,75 «Punti organico»; 
    Considerato che, a decorrere dal 1° febbraio 2014  la  dottoressa
Francesca Serluca, inquadrata nella categoria D, posizione  economica
D4, area  amministrativa  gestionale,  e  responsabile  della  unita'
organizzativa «Esami di Stato, Dottorati e  Master»  e,  ad  interim,
dell'ufficio  di  «Staff  tecnico»,  sara'  collocata  a  riposo  per
sopraggiunti limiti di eta'; 
    Considerato che, nel corso del prossimo anno, non sono  previste,
al momento, ulteriori cessazioni dal servizio di  personale  docente,
ricercatore e tecnico-amministrativo; 
    Accertato che il valore in termini di «Punto organico» della sola
unita' di personale che cessera' dal servizio nel  prossimo  anno  e'
pari a 0,30 «Punti organico»; 
    Considerato pertanto,  che,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  la  Universita'
degli studi del Sannio potra' procedere, tra due anni, ad  assunzioni
di  personale  a  tempo  indeterminato  e  di  ricercatori  a   tempo
determinato «...nel limite di un contingente  corrispondente  ad  una
spesa  pari  al  cinquanta  per   cento   di   quella   relativa   al
corrispondente  personale  complessivamente  cessato   dal   servizio
nell'anno precedente...», che equivale a 0,15 «Punti organico»; 
    Considerato  infine,  che  non  sono  previste,  tra  due   anni,
cessazioni  dal  servizio  di  personale   docente,   ricercatore   e
tecnico-amministrativo; 
    Vista la nota del 27 settembre 2013, numero di  protocollo  9014,
con la quale la dottoressa Paola Sorgente, inquadrata nella categoria
EP,  posizione  economica  EP1,  Area  amministrativa-gestionale,   e
responsabile  dei  settori  «Orientamento  e   Placement»,   «Servizi
post-laurea», «Relazioni e mobilita' internazionale» e «Servizi  agli
studenti», ha presentato istanza di trasferimento  dalla  Universita'
degli studi del Sannio alla Universita' degli studi di Salerno; 
    Visto il decreto rettorale del 10 dicembre 2009, n. 518,  con  il
quale: 
      e' stato approvato il documento con la «Revisione  dell'assetto
organizzativo  della  Universita'  degli  studi  del  Sannio:   nuova
struttura organizzativa»; 
      e' stato approvato il documento con la «Revisione  dell'assetto
organizzativo della Universita' degli studi del Sannio: fabbisogno di
organico con la relativa dotazione»; 
      il direttore amministrativo e' stato  autorizzato  a  porre  in
essere  tutti  gli  atti  finalizzati  alla  attuazione  della  nuova
struttura organizzativa, ivi compresi quelli preordinati: 
        a) alla definizione del nuovo organigramma; 
        b) alla successiva predisposizione ed approvazione dei  nuovi
«Manuali» per la individuazione  e  la  definizione  dei  compiti  di
uffici, settori ed unita' organizzative, per la individuazione  e  la
definizione dei procedimenti amministrativi e  per  la  delega  della
firma; 
        c) alla progressiva copertura, compatibilmente con le risorse
finanziarie  disponibili  e  nel  rispetto  dei  vincoli  di  finanza
pubblica, dei  posti  disponibili  nella  nuova  dotazione  organica,
privilegiando, nei prossimi due anni, le progressioni  verticali  del
personale tecnico ed amministrativo in servizio di  ruolo  nel  nuovo
sistema di classificazione; 
      il direttore amministrativo e' stato autorizzato  a  sottoporre
la nuova struttura organizzativa con la relativa dotazione  organica,
che hanno, comunque, carattere sperimentale, a verifica periodica, di
norma annuale,  mediante  consultazione  dei  responsabili  di  aree,
uffici, settori, ed unita' organizzative, dei  presidi  di  facolta',
dei direttori di dipartimento e dei competenti soggetti sindacali; 
    Vista la determina del direttore amministrativo del  19  febbraio
2010, n. 131, con la quale e' stato approvato il  nuovo  organigramma
del personale tecnico ed amministrativo; 
    Considerato  che  la  attuale   struttura   organizzativa   della
amministrazione centrale, con il relativo  fabbisogno  di  personale,
prevede oltre al direttore  generale,  tre  figure  professionali  di
livello  dirigenziale,  nove  figure  apicali  di   coordinamento   e
ventinove responsabili di uffici e/o unita' organizzative; 
    Accertato che, al momento, risultano vacanti tutte e tre i  posti
di livello dirigenziale, cinque posti  su  nove,  limitatamente  alle
figure apicali  di  coordinamento,  e  quindici  posti  su  ventinove
limitatamente ai responsabili di uffici e/o di unita' organizzative; 
    Atteso  pertanto,  che  il  direttore  generale  ha  assunto,  ad
interim, tutte  le  funzioni  dirigenziali,  di  coordinamento  e  di
responsabilita' rimaste prive di titolari; 
    Considerato  peraltro,  che,  sulla  base  delle  cessazioni  dal
servizio previste nei prossimi anni, i «Punti organico» che  potranno
essere utilizzati per il reclutamento di personale  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato sono assolutamente esigui; 
    Considerato altresi', che i «Punti organico» disponibili dovranno
essere comunque utilizzati, esclusivamente o prevalentemente, per  il
reclutamento di docenti  e  ricercatori,  al  fine  di  garantire  il
raggiungimento   dei    requisiti    necessari    di    docenza    e,
conseguentemente, il mantenimento della attuale offerta formativa; 
    Considerato pertanto, che, nei prossimi tre anni, la possibilita'
di procedere al reclutamento di personale tecnico  ed  amministrativo
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e' assi ridotta; 
    Considerato che l'art. 36, comma 2, del decreto  legislativo  del
30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133, e successivamente modificato dall'art. 4,  comma
1, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n.  101,  prevede  che,  per
«...rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente  temporaneo  o
eccezionale le  amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  delle
forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego   del
personale previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di
lavoro subordinato nella impresa, nel  rispetto  delle  procedure  di
reclutamento vigenti...»; 
    Considerato inoltre, che l'art. 1,  comma  187,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538,  della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  prevede  che,  a  «...decorrere
dall'anno 2006, le  amministrazioni  statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63, e 64 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,  gli  enti
di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di  cui  all'art.  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo  determinato  o
con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione  coordinata  e
continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa  sostenuta  per
le stesse finalita' nell'anno 2003...»; 
    Considerato che l'art. 1, comma 188, della predetta legge prevede
che, per «... le universita' e le  scuole  superiori  ad  ordinamento
speciale e per gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono  fatte
comunque salve le assunzioni a tempo  determinato  e  la  stipula  di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di  ricerca  e  di  innovazione  tecnologica
ovvero di progetti finalizzati  al  miglioramento  di  servizi  anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino  a  carico  dei
bilanci di funzionamento degli enti  o  del  Fondo  di  finanziamento
degli  enti  o   del   fondo   di   finanziamento   ordinario   delle
universita'...». 
    Considerato altresi', che l'art. 3,  comma  80,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, ha ridotto al 35% il limite di  spesa  di  cui
all'art. 1, comma 187, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come
modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296; 
    Visto l'art. 9, comma  28,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,
numero 78, che contiene «Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria  e  di   competitivita'   economica»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  numero  122,  il  quale
prevede, inoltre, che: 
      a  «...decorrere  dall'anno  2011,   le   universita'   possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009...»; 
      resta, peraltro, fermo «...quanto previsto dall'art.  1,  comma
188, della legge 23 dicembre 2005, numero 266...»; 
    Attesa la necessita' di procedere,  per  le  motivazioni  innanzi
esposte, al potenziamento di uffici,  unita'  organizzative  e  altre
strutture al fine  di  garantire,  il  piu'  possibile,  un  supporto
efficiente  e  qualificato  alla  didattica  e  alla  ricerca  e   la
ottimizzazione dei servizi erogati alla utenza  ed,  in  particolare,
agli studenti; 
    Visto il «Regolamento di Ateneo per la disciplina dell'accesso al
ruolo del personale tecnico ed amministrativo della Universita' degli
studi del Sannio  a  tempo  determinato  e  a  tempo  indeterminato»,
emanato con  decreto  rettorale  del  31  ottobre  2001,  n.  966,  e
modificato con decreto rettorale del 7 settembre 2005, n. 1154; 
    Visto il «Contratto collettivo nazionale di  lavoro  relativo  al
personale del comparto universitario  per  il  quadriennio  normativo
2006-2009 e il biennio economico 2006-2007», stipulato il 16  ottobre
2008, ed, in particolare, l'art. 22; 
    Attesa in particolare, la necessita' di procedere all'assunzione,
con rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e
con regime di  impegno  orario  a  tempo  pieno,  di  una  unita'  di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa
gestionale, da assegnare  al  settore  approvvigionamento  appalti  e
patrimonio; 
    Considerato altresi', che gia' in  sede  di  predisposizione  del
bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, sono
state previste le risorse finanziarie  per  il  reclutamento  di  tre
unita' di personale tecnico ed  amministrativo  da  inquadrare  nella
categoria D, Area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro a
tempo determinato e con regime di impegno orario a tempo pieno; 
    Considerato che la  spesa  per  il  reclutamento  della  predetta
unita' di personale grava sui fondi rivenienti da tasse e  contributi
versati dagli studenti per la immatricolazione  e  la  iscrizione  ai
vari corsi di studio; 
    Verificata la disponibilita' finanziaria, sul Titolo I, categoria
3, capitolo 3, art. 3, 
    «Personale tecnico ed amministrativo a  tempo  determinato»,  del
Bilancio annuale di previsione per il corrente esercizio finanziario; 
    Vista la nota del 22 ottobre 2012, numero  di  protocollo  11200,
con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato  dall'art.
34 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  tenuto  conto
della previsione dell'art. 6, comma  3,  lettera  d),  del  contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  comparto
universitario per il quadriennio normativo 2006-2009, ed  il  biennio
economico 2006-2007, stipulato il 16 ottobre 2008 e' stata  data,  al
riguardo, apposita informativa ai competenti soggetti sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Numero dei posti 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, con
rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di tre anni e con
regime di impegno orario a tempo pieno, di un posto di  categoria  D,
posizione economica D1, area  amministrativa  -  Gestionale,  per  le
esigenze del settore approvvigionamento appalti e patrimonio  (Codice
concorso n. 03/2013). 
    E' garantita, ai sensi del  decreto  legislativo  dell'11  aprile
2006, n. 198, la pari opportunita' fra uomini e donne  per  l'accesso
al lavoro ed il trattamento economico.