IL DIRETTORE GENERALE per il Personale Militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione Generale della Sanita' Militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare e il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 40 (quaranta) Allievi al 6° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito; Ritenuto necessario, al fine di soddisfare la prioritaria esigenza della Forza Armata di disporre di personale qualificato da impiegare, dopo la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, in attivita' che richiedono elevata professionalita', prevedere che al concorso indetto con il presente decreto vengano ammessi a partecipare solo concorrenti in possesso di specifiche lauree magistrali e di particolari ulteriori requisiti culturali; Ritenuto opportuno prevedere che alla prova concorsuale successiva alla prova di cultura venga ammesso un numero di concorrenti meglio classificati pari a sei volte quello previsto per ogni specifico indirizzo di studio piu' eventuali pari merito, allo scopo di garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 40 (quaranta) Allievi al 6° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti: a) 4 (quattro) posti per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni; b) 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria chimica / Scienze chimiche; c) 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria meccanica; d) 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria elettronica; e) 2 (due) posti per laureati in Ingegneria aeronautica; f) 19 (diciannove) posti per laureati in Ingegneria civile / Ingegneria edile-architettura; g) 6 (sei) posti per laureati in Architettura. 2. Al concorso possono partecipare concorrenti, anche militari in servizio, di entrambi i sessi. 3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1. del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it/concorsi, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.