IL DIRETTORE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 contenente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Ritenuto di dover precisare che si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca con il quale e' stata disposta l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il preesistente ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professione, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, con particolare riferimento agli articoli 18 e 26; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione di dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 - supplemento ordinario n. 53) ed in particolare l'art. 55, comma 1-ter con il quale «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, anche in deroga alle normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unita' di personale al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle grandi dighe nonche' per l'attivita' di controllo delle opere di derivazione a valle e delle condotte forzate»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di' semplificazione e di' sviluppo»; Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; Visto l'art. 25, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, ai fini dell'applicazione della normativa speciale costituita dall'art. 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha stabilito l'incremento del numero corrispondente di posti della dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto di procedere, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al citato art. 55, comma 1-ter, all'indizione di un concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unita' di personale - ingegneri - a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia economica F1, profilo professionale di ingegnere-architetto; Considerato che le predette 32 unita' di personale sono destinate, ai sensi dell'art. 55, comma 1-ter della legge 24 marzo 2012, n. 27 a svolgere i compiti di vigilanza e controllo attribuiti dalla normativa speciale di settore alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di questo Ministero ed agli uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti; Considerato che detta attivita' concerne la vigilanza e il controllo sull'esercizio delle grandi dighe e delle infrastrutture connesse, l'approvazione tecnica dei progetti e il controllo della costruzione e manutenzione delle opere, nonche' la rivalutazione delle loro condizioni di sicurezza sismica ed idraulica; Considerato che per tale attivita' professionale specialistica, altamente qualificata in relazione alle competenze indicate nelle premesse, e' indispensabile avvalersi di 32 tecnici in possesso di laurea con percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria civile e ambientale, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con iscrizione al relativo albo, esulando tali attivita' dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di studio e abilitazione diversi da quelli richiesti; Considerato che le materie di esame sono di natura specialistica stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola il settore delle grandi dighe; Ritenuto che per le esigenze sopraindicate non e' possibile attingere a graduatorie in corso di validita', essendo tuttora valida la sola graduatoria del concorso speciale «RIPAM Abruzzo», bandito con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'1l settembre 2012, che prevede, per il profilo professionale predetto, requisiti di ammissione e titoli di studio diversi da quelli richiesti dal presente bando nonche' prove selettive su materie non attinenti alla professionalita' qui richiesta per lo svolgimento delle mansioni da svolgere; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri; Visto il vigente Contratto integrativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Esperiti gli adempimenti previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico unico, per titoli ed esami, da svolgersi in Roma, per l'assunzione di 32 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'Area funzionale III, fascia economica iniziale F1, profilo professionale ingegnere-architetto, nell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le esigenze della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche da assegnare presso le seguenti sedi: quattro posti sede di lavoro Torino (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Torino); quattro posti sede di lavoro Milano (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Milano); quattro posti sede di lavoro Venezia (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Venezia); due posti sede di lavoro Firenze (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Firenze); due posti sede di lavoro Perugia (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Perugia); quattro posti sede di lavoro Napoli (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Napoli); due posti sede di lavoro Cagliari (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari); dieci posti sede di lavoro Roma (presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche). 2. E' prevista ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la riserva del cinque per cento dei posti messi a concorso a favore del personale interno, appartenente all'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno. 3. Sono previste, ove applicabili, le riserve di posti indicate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, quelle indicate dal decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e in favore dei militari di truppa delle forze armate, congedati senza demerito, di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito di cui all'art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del presente bando. 4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 5. I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. 6. Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve indicate nel presente articolo, oppure che risulteranno essere in possesso di titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla normativa vigente dovranno farne espressa dichiarazione, pena la mancata presa in considerazione del relativo titolo, nella domanda di partecipazione al concorso. 7. Si terra', altresi', conto delle preferenze a parita' di merito previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse, graduate secondo l'ordine stabilito dalla norma citata. In caso di ulteriore parita' sara' preferito il candidato piu' giovane di eta'.