IL DIRETTORE GENERALE 
               PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  agli  impieghi  nelle   pubbliche   amministrazioni   e
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  28  novembre  2000  contenente   la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche; 
    Ritenuto di dover precisare che si intende: 
      per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata  non
inferiore  a  quattro  anni,  conseguito  secondo   gli   ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
      per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; 
      per laurea specialistica (LS) il titolo accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai  sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.
270; 
    Visto il decreto 5  maggio  2004  del  Ministero  dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca  con  il  quale  e'  stata  disposta
l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL)  secondo  il  preesistente
ordinamento alle nuove classi delle  lauree  specialistiche  (LS)  ai
fini della partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Visto  il  decreto  22  ottobre  2004,  n.  270   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche
al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   norme    generali    e
sull'ordinamento  del  lavoro   alle   dipendenze   delle   pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per  disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professione, a norma dell'art. 3, comma 1, della  legge  14  novembre
2000, n. 331, con particolare riferimento agli articoli 18 e 26; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  recante  il  codice  in  materia  di
protezione di dati personali; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  «Codice
dell'Amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n.  211,  relativo  alla   riorganizzazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1  (in  supplemento
ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  19
del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo
2012, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo
sviluppo  delle  infrastrutture  e  la   competitivita'».   (Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 - supplemento ordinario n.  53)  ed
in particolare l'art. 55, comma 1-ter  con  il  quale  «il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, anche in  deroga
alle normativa vigente, all'assunzione a tempo  indeterminato  di  32
unita'  di  personale  al  fine  di   svolgere   le   necessarie   ed
indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle  grandi  dighe
nonche' per l'attivita' di controllo delle  opere  di  derivazione  a
valle e delle condotte forzate»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5  (in  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  33  del  9
febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012,
n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di'  semplificazione
e di' sviluppo»; 
    Visto il decreto-legge 7  maggio  2012,  n.  52,  convertito  con
modificazioni e integrazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; 
    Visto l'art. 25, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,  che,   ai   fini
dell'applicazione della normativa speciale costituita  dall'art.  55,
comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,  ha  stabilito
l'incremento del  numero  corrispondente  di  posti  della  dotazione
organica del personale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    Ritenuto di procedere, nell'ambito dell'autorizzazione di cui  al
citato art. 55, comma  1-ter,  all'indizione  di  un  concorso  unico
pubblico, per titoli ed esami,  per  l'assunzione  di  32  unita'  di
personale - ingegneri - a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare
nella  terza  area   funzionale,   fascia   economica   F1,   profilo
professionale di ingegnere-architetto; 
    Considerato  che  le  predette  32  unita'  di   personale   sono
destinate, ai sensi dell'art. 55, comma 1-ter della  legge  24  marzo
2012, n. 27 a svolgere i compiti di vigilanza e controllo  attribuiti
dalla normativa speciale di settore alla Direzione  generale  per  le
dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di  questo  Ministero
ed  agli  uffici  tecnici  per  le  dighe  da   essa   funzionalmente
dipendenti; 
    Considerato che  detta  attivita'  concerne  la  vigilanza  e  il
controllo sull'esercizio delle grandi dighe  e  delle  infrastrutture
connesse, l'approvazione tecnica dei progetti e  il  controllo  della
costruzione e manutenzione  delle  opere,  nonche'  la  rivalutazione
delle loro condizioni di sicurezza sismica ed idraulica; 
    Considerato che per tale attivita'  professionale  specialistica,
altamente qualificata in relazione  alle  competenze  indicate  nelle
premesse, e' indispensabile avvalersi di 32 tecnici  in  possesso  di
laurea con percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria
civile e ambientale, abilitati  all'esercizio  della  professione  di
ingegnere con iscrizione al relativo albo,  esulando  tali  attivita'
dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di  studio  e
abilitazione diversi da quelli richiesti; 
    Considerato che le materie di esame sono di natura  specialistica
stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola  il
settore delle grandi dighe; 
    Ritenuto che per  le  esigenze  sopraindicate  non  e'  possibile
attingere a graduatorie in corso di validita', essendo tuttora valida
la sola graduatoria del concorso speciale  «RIPAM  Abruzzo»,  bandito
con avviso pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'1l  settembre
2012, che prevede, per il profilo professionale  predetto,  requisiti
di ammissione e titoli di studio  diversi  da  quelli  richiesti  dal
presente bando nonche' prove selettive su materie non attinenti  alla
professionalita' qui richiesta per lo svolgimento delle  mansioni  da
svolgere; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali  di  lavoro  del  comparto
Ministeri; 
    Visto  il  vigente  Contratto  integrativo  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    Esperiti gli adempimenti previsti dall'art.  34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico unico, per titoli ed esami, da
svolgersi in Roma, per l'assunzione di  32  unita'  di  personale  da
inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'Area  funzionale  III,
fascia    economica    iniziale     F1,     profilo     professionale
ingegnere-architetto,    nell'organico    del     Ministero     delle
infrastrutture e dei  trasporti,  per  le  esigenze  della  Direzione
generale per le dighe, le infrastrutture  idriche  ed  elettriche  da
assegnare presso le seguenti sedi: 
    quattro posti sede di lavoro Torino (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Torino); 
    quattro posti sede di lavoro Milano (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Milano); 
    quattro posti sede di lavoro Venezia  (presso  l'Ufficio  tecnico
per le dighe di Venezia); 
    due posti sede di lavoro Firenze (presso l'Ufficio tecnico per le
dighe di Firenze); 
    due posti sede di lavoro Perugia (presso l'Ufficio tecnico per le
dighe di Perugia); 
    quattro posti sede di lavoro Napoli (presso l'Ufficio tecnico per
le dighe di Napoli); 
    due posti sede di lavoro Cagliari (presso l'Ufficio  tecnico  per
le dighe di Cagliari); 
    dieci posti sede di lavoro Roma (presso la Direzione generale per
le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche). 
    2. E' prevista ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, la riserva del cinque per cento dei posti messi
a concorso a favore del personale interno, appartenente  all'organico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in  possesso  dei
requisiti previsti per l'accesso dall'esterno. 
    3. Sono previste, ove applicabili, le riserve di  posti  indicate
dalla legge 12  marzo  1999,  n.  68,  quelle  indicate  dal  decreto
legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni  e
in favore dei militari di truppa delle forze armate, congedati  senza
demerito, di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in
ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati  senza
demerito  di  cui  all'art.  678,  comma  9,  del  medesimo   decreto
legislativo, ove in possesso dei requisiti di ammissione al  concorso
di cui all'art. 2 del presente bando. 
    4. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    5. I posti  riservati,  che  non  dovessero  essere  coperti  per
mancanza di aventi  titolo,  saranno  conferiti  ai  concorrenti  che
abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. 
    6. Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve  indicate  nel
presente articolo, oppure che  risulteranno  essere  in  possesso  di
titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla normativa  vigente
dovranno farne espressa  dichiarazione,  pena  la  mancata  presa  in
considerazione del relativo titolo, nella domanda  di  partecipazione
al concorso. 
    7. Si terra', altresi',  conto  delle  preferenze  a  parita'  di
merito  previste  dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  487/1994  citato  nelle  premesse,  graduate  secondo
l'ordine stabilito dalla norma citata. In caso di  ulteriore  parita'
sara' preferito il candidato piu' giovane di eta'.