IL RETTORE Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e la relativa legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile„ e in particolare I'art. 32; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Visto l'art. 20 della legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, sulle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni, nella parte relativa alla partecipazione dei portatori di handicap ai concorsi pubblici; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 67 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli artt. 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il regolamento recante il riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuola pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per il riordino della Scuola centrale tributaria; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il decreto rettorale del 22 dicembre 2000, relativo alla disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2002, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 1, comma 97, lett. f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), e successive modificazioni e integrazioni, che prevede l'assunzione, a decorrere dal 2006, di dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2005 concernente la disciplina dello speciale corso-concorso pubblico unitario, di cui all'art. 1, comma 97, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2008; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 2011, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad avviare procedure di reclutamento a tempo indeterminato per 209 unita' di personale della Terza Area, Fascia retributiva F1; Vista la nota n. 126025 del 5 novembre 2013 del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, sulla base del predetto decreto di autorizzazione, e' stato richiesto alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze di avviare le attivita' relative allo svolgimento della procedura di reclutamento di 179 unita' di personale della Terza area, Fascia retributiva F1, di cui 90 con profilo giuridico e 89 con profilo economico; Vista la propria nota n. 10541 del 4 dicembre 2013, con la quale e' stato comunicato l'avvio delle attivita' connesse alla predetta procedura; Ravvisata pertanto la necessita' di indire la predetta procedura di reclutamento; Ritenuto opportuno specificare che, ai sensi delle vigente normativa, nel presente bando si intende: - per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; - per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e integrazioni; - per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, ora denominato anche laurea magistrale (LM); - per laurea magistrale (LM) il titolo accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L) previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e altresi' il titolo accademico, di durata normale di cinque o sei anni, previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze (d'ora in poi SSEF) indice uno speciale concorso pubblico per il reclutamento di 179 (centosettantanove) unita' di personale della Terza area, Fascia retributiva F1, per il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui: a) 90 con profilo giuridico; b) 89 con profilo economico; 2. In materia di riserva di posti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge. 3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, non puo', comunque, superare la meta' dei posti messi a concorso. 4. Coloro che intendano avvalersi delle predette riserve, devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.