IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante "Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante "Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari"   e   successive
modifiche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e succcessive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, con successive modifiche e
integrazioni,  per  l'accertamento   delle   imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione Generale della Sanita' Militare, per delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei  al  servizio  militare,  con
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in  particolare,  l'art.  2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246 e successive modifiche; 
    Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali"; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  229,  recante  "Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2013  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015"; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2014)"; 
    Visto il decreto n. 16/14-3-2012 CC, datato 2 gennaio  2014,  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri con il quale sono state
ultimate, per l'anno 2014, le procedure concorsuali di  cui  all'art.
2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  recante  "Codice
dell'ordinamento militare"; 
    Visto  l'art.  2201,  commi  1  e  3,  del  sopracitato   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Valutate le disponibilita'  finanziarie  che,  per  l'anno  2014,
consentono  di  immettere  direttamente   nelle   carriere   iniziali
dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta agli  allievi  carabinieri  di
cui al sopracitato decreto n. 16/14-3-2012 CC, datato 2 gennaio 2014,
ulteriori n. 342 allievi carabinieri effettivi; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o  di
altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento di 342  allievi  carabinieri  effettivi,  riservato,  ai
sensi dell'art. 2201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno raffermati  ovvero
in congedo. 
    Qualora il numero delle domande  di  partecipazione  al  concorso
sia: 
      a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per il concorso successivo; 
      b. inferiore al quintuplo dei posti messi  a  concorso,  per  i
posti eventualmente non coperti possono essere  banditi  concorsi  ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    2. I  posti  a  concorso  di  cui  al  comma  1  potranno  essere
incrementati in misura pari al numero  dei  posti  eventualmente  non
coperti, per mancanza di candidati idonei o a seguito di rinunce, con
la procedura  di  reclutamento  di  cui  al  decreto  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri n. 16/14-3-2012 CC, del 2  gennaio
2014. 
    3. Dei 342 posti messi a concorso, n. 2 (due) sono  riservati  ai
concorrenti in possesso,  all'atto  della  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, dell'attestato  di  bilinguismo  (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore  al  diploma  di
istituto di istruzione secondaria di primo grado di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e
successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto  speciale
della Regione Trentino Alto Adige in  materia  di  proporzione  negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere  dallo
status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai  sensi
del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 citato nelle premesse. 
    4. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata per il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare  le  prove  concorsuali,  di  modificare  il
numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla
frequenza  del  corso,  in  ragione  di  esigenze   attualmente   non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione  di  disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2014.  In  tal  caso,  il  Comando
generale  dell'Arma  dei  carabinieri  provvedera'  a  dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ยช Serie Speciale.