IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche  agli
ordinamenti del  personale  della  Pubblica  Sicurezza  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante  l'ordinamento
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  il
regolamento per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visti i commi 5° e 6° dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985,  n.
444, concernente provvedimenti intesi  al  sostegno  dell'occupazione
mediante  copertura  dei  posti  disponibili  nelle   Amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato  ai
sensi dell'art. 3, comma 6, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
recante  norme  per  l'individuazione  dei  limiti  di  eta'  per  la
partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della  Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'art. 2-quater, comma 3, lettera a), del decreto-legge  20
giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che
ha modificato l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n.  334  del
2000, prevedendo che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei
commissari avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche    ed    integrazioni,    concernente    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso  al  ruolo
dei  commissari  della  Polizia  di  Stato,  approvato  con   decreto
ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di protezione dei
dati personali; 
    Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica ed attitudinale  di  cui  devono  essere  in  possesso,  tra
l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30  giugno
2003, n. 198; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del 6 febbraio 2004, con il  quale,
in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma  2,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  si  identificano  le  classi  di
laurea specialistiche per l'accesso al  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  25  novembre  2005  e  successive  integrazioni,
concernente   la   determinazione   della   laurea   magistrale    in
giurisprudenza; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  del  16  marzo  2007   e   successive   integrazioni,
concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del  9  luglio  2009  concernente  l'equiparazione  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche  (LS)
ex decreto n.  509/1999  e  lauree  magistrali  (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle pari  opportunita'
tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28  novembre  2005,
n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il  proprio  decreto  n.  333-C/9035/130/2014  in  data  29
gennaio 2014, che ha determinato in 80 i  posti  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da
coprire mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile  stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari
della Polizia di Stato. 
    Dei suddetti ottanta posti, subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti: 
      A) venti sono riservati agli  orfani,  al  coniuge,  ovvero  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   qualora   unici
superstiti  del  personale  delle  Forze  di  Polizia,  nonche'   del
corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in  servizio  e
per causa di  servizio;  la  predetta  riserva  opera  con  priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi
della legge 20 dicembre 1966,  n.  1116  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
      B) due sono riservati, ai  sensi  dell'art.  1005  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di  complemento  che
abbiano terminato senza demerito  la  ferma  biennale,  nonche'  agli
Ufficiali in ferma  prefissata  collocati  in  congedo  ai  quali  si
applicano le norme di stato giuridico previste per gli  ufficiali  di
complemento; 
      C) due sono riservati, ai sensi dell'art. 33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574,  a  coloro  che
siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni. 
    I posti riservati non coperti  per  mancanza  di  vincitori  sono
conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai  candidati  che  hanno
superato le prove. 
    Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
adottare  provvedimenti  di  differimento   o   di   contingentamento
dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso  di
formazione.