IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale 9 settembre  1957  di  approvazione
del regolamento sugli esami di Stato  di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni; 
    Vista la legge 2  febbraio  1990,  n.  17,  contenente  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7 comma 2  del  predetto decreto  del
Presidente  della Repubblica n.  328/2001,  che  stabilisce  che:  «I
decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica  definiscono  anche,  in  conformita'  alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i  titoli  previsti
dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25
gennaio 2013, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  dicembre  1991,  n.  445,  di
approvazione  del  regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale, per il quale  gli  esami  hanno  luogo,  ogni  anno,  in
un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro  della  pubblica
istruzione (art. 1, comma 1); 
    Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.  447,  con  il
quale e' stato integrato l'allegato B al  predetto  decreto  con  gli
argomenti oggetto della seconda prova scritta o  scritto-grafica  per
gli indirizzi di nuovo ordinamento; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Vista la legge del 24 marzo 2012, n. 27,  recante:  «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'.»,   di   conversione,    con    modificazioni,    del
decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma
6; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto  del  Direttore  Generale  per  gli  Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di Delega ai Direttori  degli
Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti  delle  province  di
Trento e Bolzano; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2014, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  Perito
Industriale e Perito Industriale laureato.