IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, e successive  modifiche  e
integrazioni,  riguardante  l'elenco  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109,  concernente  modifiche   alle   direttive   tecniche
riguardanti l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle  infermita'
determinanti  l'inidoneita'  al  servizio  militare  e   il   profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
    Vista le legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016; 
    Ravvisata la necessita' di reclutare tramite concorso, per titoli
ed esami, complessivi 76 (settantasei)  allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata della Marina militare, ausiliari  del  ruolo  normale  del
Corpo del genio navale e ausiliari del  ruolo  normale  e  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la  sua  nomina  a  direttore  generale  della  Direzione
generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Felicio
Angrisano a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al 14°  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP) per  il  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  in  ferma
prefissata della Marina militare, ausiliario del  ruolo  normale  del
Corpo del genio navale e ausiliario del ruolo  normale  e  del  ruolo
speciale del Corpo delle capitanerie di porto, con il numero di posti
di seguito indicati: 
      a) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari  del  ruolo
normale: 
    1) 6 (sei) posti per il Corpo del genio navale con riserva  di  1
(uno) posto a favore dei diplomati presso le scuole  militari  e  dei
figli di militari deceduti in servizio; 
    2) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie  di  porto,
con riserva di 12 (dodici) posti a favore  dei  diplomati  presso  le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio; 
      b) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari  del  ruolo
speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di  porto,
con riserva di 9 (nove) posti a favore dei diplomati presso le scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio. 
    In  ciascuno   dei   suddetti   concorsi,   i   posti   riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di  riservatari  idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data  di  approvazione
della  relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse  necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza  dei
ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo  del  genio  navale  e  del
Corpo delle capitanerie di porto. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli
effetti per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line
del Ministero della difesa. 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta amministrazione della Difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,            www.marina.difesa.it             e
www.persomil.sgd.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.