IL MINISTRO 
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 
 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244» che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.  368,  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»,
e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che  individua  le  scuole  di
specializzazione, e l'art. 35, comma 2, che prevede che  il  Ministro
dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,  acquisito  il
parere del Ministero della Salute, determina il numero dei  posti  da
assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica; 
    Visto il decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  Universita'  e
Ricerca, 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  5
novembre 2005 n. 285,  supplemento  ordinario  n.  176,  relativo  al
riassetto delle  scuole  di  specializzazione  di  area  sanitaria  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  Universita'  e
Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del  29  marzo  2006
con il quale sono stati definiti gli standard e  i  requisiti  minimi
delle  scuole  di  specializzazione  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia
di  organizzazione  delle  Universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11; 
    Visti i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre  2008  e
successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto  con  il
Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca,  relativi
all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa
delle scuole di specializzazione; 
    Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre  2008  e  successive
integrazioni e modificazioni, con i quali  sono  state  istituite  le
scuole di specializzazione dell'area sanitaria; 
    Visto  il  decreto-legge  1°  settembre  2008,  n.  137,  recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  istruzione  e  universita'»,
convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169,  e,  in  particolare,
l'art. 7; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica e  Tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  «Modifiche  al  Regolamento
recante  norme  concernenti  l'autonomia  didattica   degli   Atenei,
approvato con decreto del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 16 marzo 2007 con il  quale  sono  state  definite,  ai
sensi del predetto decreto n. 270/2004, le  classi  dei  corsi  delle
lauree magistrali; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 757; 
    Vista la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936  con  la  quale  il
Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanita'  Militare,
ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai  sensi
del citato decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  per  l'a.a.
2013/2014; 
    Visto il decreto del Ministero della Salute, di concerto  con  il
Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e con  il  Ministero
dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno  annuo  di  medici
specialisti da formare nelle scuole di  specializzazione  per  l'anno
accademico 2013/2014, pari a 8190  unita'  e  la  determinazione  del
numero complessivo  dei  contratti  di  formazione  specialistica  da
assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n.  5.000,
con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di  scuola  di
specializzazione; 
    Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante il «Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», come sostituito dall'art. 26, comma  1,  della  legge  30
luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge  14
settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
novembre 2004, n. 271; 
    Ritenuto  che  ai  sensi  dell'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  per  specifiche  esigenze  del
Servizio sanitario nazionale, puo'  essere  ammesso  alle  scuole  di
specializzazione,  nel  limite  del  10%  in  piu'   del   fabbisogno
complessivo per ciascuna specialita', il personale medico titolare di
rapporto a tempo indeterminato  con  strutture  pubbliche  e  private
accreditate  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  diverse  da  quelle
inserite nella rete formativa della scuola; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
marzo 2007 «Costo contratto formazione specialistica dei medici»; 
    Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito  con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare,
l'art. 21, comma 1, lettera b), con  il  quale  e'  stato  modificato
l'art. 36, comma 1, lettera  d),  del  citato decreto  legislativo n.
368/1999 per quanto attiene alle modalita' di accesso alle scuole  di
specializzazione in medicina prevedendo in particolare che  all'esito
del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale
in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in
ordine di graduatoria; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della  Ricerca  30  giugno  2014,  n.   105,   recante   «Regolamento
concernente modalita' per l'ammissione  dei  medici  alle  scuole  di
specializzazione in medicina, ai sensi  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368»; 
    Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione
di una Commissione nazionale composta da un direttore di  una  scuola
di  specializzazione,  con  funzioni  di  presidente,  e  da   cinque
professori universitari  per  ciascuna  area,  anche  in  quiescenza,
individuati fra professori dei  settori  scientifico-disciplinari  di
riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa  area
con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di
specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio,
ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca 23 luglio 2014, n.  584  di  nomina  della  Commissione
nazionale di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento; 
    Considerati i criteri specificati dalla Commissione nazionale con
riferimento alla valutazione dei titoli dei candidati; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazione; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali», e, in particolare,  l'art.
154, commi 4 e 5; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca  1  agosto  2014  n.  595  «Contratti  statali  per  le
specializzazioni mediche a.a. 13/14»; 
    Visto l'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 30 giugno  2014,
n. 105 in cui si prevede che «Le universita' sedi di  scuole  possono
attivare,  in  aggiunta  ai  contratti  di  formazione  specialistica
finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e
durata con risorse derivanti da donazioni  o  finanziamenti  di  enti
pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti  per
i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti  a
livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i  finanziamenti
siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per
il relativo anno accademico.  I  contratti  sono  comunque  assegnati
sulla base della graduatoria  di  cui  al  comma  2.  Le  universita'
assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del
corso di specializzazione e  provvedono  al  relativo  onere  con  le
risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato». 
    Viste le comunicazioni  fatte  pervenire  dalle  Universita'  con
riferimento ai contratti a carico di altri finanziamenti  pubblici  o
privati che si aggiungono ai contratti statali; 
    Viste le comunicazioni  fatte  pervenire  dalle  Regioni  Marche,
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,  Provincia  Autonoma
di Bolzano, Provincia Autonoma  di  Trento,  Valle  d'Aosta,  Umbria,
Toscana, Lombardia,  Puglia,  Sardegna,  Veneto  con  riferimento  ai
contratti a carico delle stesse; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n. 670 «Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige» nonche'
le disposizioni concernenti le  conoscenze  linguistiche  nell'ambito
della  formazione  medica  specialistica  di  cui  alla  Legge  della
Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 e  al  relativo
regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della  Provincia
Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4; 
    Vista la Legge Provinciale della Provincia Autonoma di  Trento  6
febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad agevolare la  formazione  di
medici specialisti e di personale Infermieristico» e  in  particolare
gli articoli 3, 4 e 4-bis ; 
    Vista Legge regionale della Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  30
gennaio 1998, n. 6 «Interventi volti ad agevolare  la  formazione  di
medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico» e in
particolare l'art. 2; 
    Vista la Legge regionale n. 9 del 14 maggio  2013  della  Regione
Veneto «Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
    1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione dei medici  alle
scuole  di  specializzazione  in  medicina  avviene  a   seguito   di
superamento di un concorso  per  titoli  ed  esami  disciplinato  dal
presente decreto. 
    Ai fini del presente bando: 
      a) per «scuola» si  intende  lo  specifico  tipo  di  corso  di
specializzazione, compreso nelle classi  e  nelle  tre  aree  medica,
chirurgica e dei servizi clinici; 
      b) per «sede» si intende la specifica scuola di  una  specifica
universita'; 
      c) per «area», ciascuna delle aree, medica,  chirurgica  e  dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le  tipologie  di
scuola; 
      d) per «ssd» si intende settore scientifico disciplinare; 
      e)  per  «Commissione  nazionale»  si  intende  la  Commissione
nominata con DM 23 luglio 2014, n. 584.