IL MINISTRO dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE», e, in particolare, l'art. 34, comma 3, che individua le scuole di specializzazione, e l'art. 35, comma 2, che prevede che il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285, supplemento ordinario n. 176, relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, Universita' e Ricerca, d'intesa con il Ministero della Salute, del 29 marzo 2006 con il quale sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11; Visti i decreti del Ministro della Salute del 6 novembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, emanati di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, relativi all'accreditamento delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole di specializzazione; Visti i decreti direttoriali del 12 dicembre 2008 e successive integrazioni e modificazioni, con i quali sono state istituite le scuole di specializzazione dell'area sanitaria; Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, e, in particolare, l'art. 7; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare, l'art. 757; Vista la nota del 6 maggio 2014 prot. n. 4936 con la quale il Ministero della Difesa, Ispettorato Generale della Sanita' Militare, ha rappresentato le proprie esigenze di medici specialisti, ai sensi del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'a.a. 2013/2014; Visto il decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Universita' e Ricerca e con il Ministero dell'Economia e Finanze, concernente il fabbisogno annuo di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2013/2014, pari a 8190 unita' e la determinazione del numero complessivo dei contratti di formazione specialistica da assegnare nel medesimo anno accademico, pari a complessivi n. 5.000, con la conseguente ripartizione per ciascuna tipologia di scuola di specializzazione; Visto l'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come sostituito dall'art. 26, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e dall'art. 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271; Ritenuto che ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, puo' essere ammesso alle scuole di specializzazione, nel limite del 10% in piu' del fabbisogno complessivo per ciascuna specialita', il personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 «Costo contratto formazione specialistica dei medici»; Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'art. 21, comma 1, lettera b), con il quale e' stato modificato l'art. 36, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 368/1999 per quanto attiene alle modalita' di accesso alle scuole di specializzazione in medicina prevedendo in particolare che all'esito del concorso di accesso venga redatta una graduatoria unica nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 30 giugno 2014, n. 105, recante «Regolamento concernente modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»; Visto l'art. 4 del suddetto Regolamento che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 23 luglio 2014, n. 584 di nomina della Commissione nazionale di cui all'art. 4 del suddetto Regolamento; Considerati i criteri specificati dalla Commissione nazionale con riferimento alla valutazione dei titoli dei candidati; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, «Codice in materia di protezione dei dati personali», e, in particolare, l'art. 154, commi 4 e 5; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 1 agosto 2014 n. 595 «Contratti statali per le specializzazioni mediche a.a. 13/14»; Visto l'art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105 in cui si prevede che «Le universita' sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano comunicati al Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della graduatoria di cui al comma 2. Le universita' assicurano il finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato». Viste le comunicazioni fatte pervenire dalle Universita' con riferimento ai contratti a carico di altri finanziamenti pubblici o privati che si aggiungono ai contratti statali; Viste le comunicazioni fatte pervenire dalle Regioni Marche, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta, Umbria, Toscana, Lombardia, Puglia, Sardegna, Veneto con riferimento ai contratti a carico delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige» nonche' le disposizioni concernenti le conoscenze linguistiche nell'ambito della formazione medica specialistica di cui alla Legge della Provincia Autonoma di Bolzano 15 novembre 2002, n. 14 e al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano 7 gennaio 2008, n. 4; Vista la Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Trento 6 febbraio 1991, n. 4 «Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale Infermieristico» e in particolare gli articoli 3, 4 e 4-bis ; Vista Legge regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 30 gennaio 1998, n. 6 «Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico» e in particolare l'art. 2; Vista la Legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 della Regione Veneto «Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali»; Decreta: Art. 1 Disposizioni generali 1. Per l'anno accademico 2013/2014, l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto. Ai fini del presente bando: a) per «scuola» si intende lo specifico tipo di corso di specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi clinici; b) per «sede» si intende la specifica scuola di una specifica universita'; c) per «area», ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola; d) per «ssd» si intende settore scientifico disciplinare; e) per «Commissione nazionale» si intende la Commissione nominata con DM 23 luglio 2014, n. 584.