IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 emanato
dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 74 del  23  settembre
2014, con il quale e'  stato  indetto,  per  il  2015,  un  bando  di
reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP
1) nell'Esercito; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 0923833 del 13 ottobre 2014,  con
cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha  chiesto  di  modificare,  nei
termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato Maggiore dell'Esercito; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  5   del   citato   decreto
dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 prevede la  possibilita'  di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo  2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390
- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1  del  decreto  dirigenziale  del  31  maggio  2013
emanato dalla DGPM, con al dirigente dr. Concezio Berardinelli, quale
Vice Direttore Generale della DGPM,  e'  stata  conferita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  Armate  e  dell'Arma  dei
Carabinieri; 
    Visto l'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale  del  31  maggio
2013  emanato  dalla  DGPM,  ai  sensi  del   quale,   in   caso   di
assenza/impedimento del suddetto Vice Direttore Generale,  ovvero  in
caso di assenza  di  conferimento  di  tale  incarico,  gli  atti  di
gestione amministrativa di cui  al  medesimo  decreto  sono  adottati
dall'Ammiraglio di Divisione Pierluigi Rosati, quale  Vice  Direttore
Generale della DGPM, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 10,  comma  1  del  decreto  dirigenziale  n.  187  del  9
settembre 2014, a decorrere dalla valutazione dei  candidati  del  2°
blocco, e' cosi' sostituito: 
      «Per  ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice   redige   la
graduatoria  di  merito  dei  candidati  utilmente  collocati   nella
graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente
punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: 
        a) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; 
        b) diploma di  laurea  (triennale),  non  cumulabile  con  il
punteggio di cui alla precedente lettera a): punti 10; 
        c)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quinquennale),  non  cumulabile  con  il  punteggio  di   cui   alle
precedenti lettere a) e b): 
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; 
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; 
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; 
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; 
        d)  diploma  di  istruzione  secondaria  di   secondo   grado
(quadriennale,  esclusivamente  per  il  liceo  artistico   indirizzo
architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti
lettere a), b) e c): 
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; 
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; 
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; 
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; 
        e) diploma di  istruzione  secondaria/qualifica  (triennale),
non cumulabile con il punteggio di cui alle  precedenti  lettere  a),
b), c) e d): 
          con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; 
          con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; 
          con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; 
          con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; 
        f) attestato di  formazione  professionale  rilasciato  -  ai
sensi della legge 21 dicembre  1978,  n.  845  - da  Enti  statali  o
regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5; 
        g) maestro di sci: punti 4; 
        h) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui  alla
precedente lettera g): punti 4; 
        i) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di
cui alle precedenti lettere g) e h): punti 2,5; 
        j) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi  livello  e
specialita'): punti 2; 
        k) attestato  di  bilinguismo  italiano-tedesco  (riferito  a
livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica
26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; 
        l) patente di guida civile: 
          categoria B: punti 1; 
          categoria BE: punti 1,5; 
          categoria C1/C: punti 2; 
          categoria C1E/CE: punti 2,5; 
          categoria D1/D: punti 3; 
          categoria D1E/DE: punti 3,5; 
        m) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; 
        n) porto d'armi: punti 1; 
        o) autorizzazione a montare  per  sport  olimpici  rilasciata
dalla Federazione  italiana  sport  equestri  (si  evidenzia  che  la
patente A ludica non costituisce titolo di merito): 
          brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 
          1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 
          2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; 
        p) qualifica tecnica federale  rilasciata  dalla  Federazione
italiana sport equestri: 
          operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; 
          istruttore federale di 1° livello: punti 2; 
        q) corso di mascalcia per allievi  civili  presso  il  Centro
militare veterinario di Grosseto: punti 1; 
        r) conoscenza di lingue straniere: punteggio  attribuibile  a
una sola lingua,  secondo  il  livello  di  conoscenza  correlato  al
«Common European Framework of Reference for  languages  -  CEFR»  (si
evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di  merito),  non
cumulabile - in caso di conoscenza della lingua tedesca - con  quello
di cui alla precedente lettera k): 
          livello A 2: punti 0,5; 
          livello B 1: punti 1; 
          livello B 2: punti 1,5; 
          livello C 1 ovvero C 2: punti 2; 
        s) aver svolto  per  almeno  un  anno  servizio  militare,  a
qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.».