IL VICE DIRETTORE GENERALE Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 74 del 23 settembre 2014, con il quale e' stato indetto, per il 2015, un bando di reclutamento di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; Visto il foglio n. M_D E0012000 0923833 del 13 ottobre 2014, con cui lo Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato Maggiore dell'Esercito; Tenuto conto che l'art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013 emanato dalla DGPM, con al dirigente dr. Concezio Berardinelli, quale Vice Direttore Generale della DGPM, e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri; Visto l'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale del 31 maggio 2013 emanato dalla DGPM, ai sensi del quale, in caso di assenza/impedimento del suddetto Vice Direttore Generale, ovvero in caso di assenza di conferimento di tale incarico, gli atti di gestione amministrativa di cui al medesimo decreto sono adottati dall'Ammiraglio di Divisione Pierluigi Rosati, quale Vice Direttore Generale della DGPM, Decreta: Art. 1 L'art. 10, comma 1 del decreto dirigenziale n. 187 del 9 settembre 2014, a decorrere dalla valutazione dei candidati del 2° blocco, e' cosi' sostituito: «Per ogni blocco, la commissione valutatrice redige la graduatoria di merito dei candidati utilmente collocati nella graduatoria prevista dall'art. 9, provvedendo a sommare il precedente punteggio con quello dei seguenti titoli di merito: a) diploma di laurea magistrale/specialistica: punti 12; b) diploma di laurea (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera a): punti 10; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a) e b): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 6; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 7; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 8; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 9; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b) e c): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 5; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 6; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 7; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 8; e) diploma di istruzione secondaria/qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d): con votazione da 60/100 a 69/100: punti 1; con votazione da 70/100 a 79/100: punti 2; con votazione da 80/100 a 89/100: punti 3; con votazione da 90/100 a 100/100: punti 4; f) attestato di formazione professionale rilasciato - ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 - da Enti statali o regionali legalmente riconosciuti: punti 1,5; g) maestro di sci: punti 4; h) guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera g): punti 4; i) aspirante guida alpina, non cumulabile con il punteggio di cui alle precedenti lettere g) e h): punti 2,5; j) istruttore del Club alpino italiano (qualsiasi livello e specialita'): punti 2; k) attestato di bilinguismo italiano-tedesco (riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche): punti 2; l) patente di guida civile: categoria B: punti 1; categoria BE: punti 1,5; categoria C1/C: punti 2; categoria C1E/CE: punti 2,5; categoria D1/D: punti 3; categoria D1E/DE: punti 3,5; m) brevetto di paracadutista militare o civile: punti 2; n) porto d'armi: punti 1; o) autorizzazione a montare per sport olimpici rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri (si evidenzia che la patente A ludica non costituisce titolo di merito): brevetto B ovvero B/DR: punti 1; 1° grado G1 ovvero G1/DR: punti 2; 2° grado G2 ovvero G2/DR ovvero G2/CCE: punti 3; p) qualifica tecnica federale rilasciata dalla Federazione italiana sport equestri: operatore tecnico equestre di base (OTEB): punti 1; istruttore federale di 1° livello: punti 2; q) corso di mascalcia per allievi civili presso il Centro militare veterinario di Grosseto: punti 1; r) conoscenza di lingue straniere: punteggio attribuibile a una sola lingua, secondo il livello di conoscenza correlato al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR» (si evidenzia che il livello A 1 non costituisce titolo di merito), non cumulabile - in caso di conoscenza della lingua tedesca - con quello di cui alla precedente lettera k): livello A 2: punti 0,5; livello B 1: punti 1; livello B 2: punti 1,5; livello C 1 ovvero C 2: punti 2; s) aver svolto per almeno un anno servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nell'Esercito: punti 2.».