IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare  l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare  l'art.
1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati  contabili
e di autorizzazione della relativa spesa; 
    Visto il decreto-legge n. 112  del  25  giugno  2008,  convertito
dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito
con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    Vista la nota del Segretario  generale  della  Corte  dei  conti,
prot. n. 179 del 30 gennaio 2014, di richiesta al Dipartimento  della
Funzione  pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e   finanze   di
autorizzazione a bandire un concorso per il  reclutamento  di  n.  18
unita' di referendari, 5 dei quali a valere sulle disposizioni di cui
alla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 20 giugno 2014, con  il  quale  la  Corte  dei  conti  e'  stata
autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unita'
di referendario; 
    Considerato che, nelle more della definizione  del  sopra  citato
DPCM, e' intervenuto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  che
modifica la disciplina relativa  al  trattenimento  in  servizio  del
personale di  magistratura,  con  riflessi  sulla  definizione  delle
unita' reclutabili secondo le regole del turn over; 
    Ritenuto,  quindi,  di  dover   riformulare   la   richiesta   di
autorizzazione a  bandire  ed  assumere  personale  di  magistratura,
aumentando  fino  a  35  le  unita'  reclutabili,  sulla  base  delle
cessazioni avvenute nell'anno 2014; 
    Ritenuto di  adeguare  le  prove  concorsuali  per  accertare  il
possesso di specifiche professionalita' da parte  dei  candidati,  in
coerenza con i nuovi compiti  e  funzioni  affidati  dall'ordinamento
alla Corte dei conti; 
    Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione
dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire  l'espletamento  del
concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti; 
    Sentito il Consiglio di Presidenza e visto  il  parere  formulato
con deliberazione del 4 e 5 novembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami,  a  18  posti  di
referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti  alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma  di
laurea in giurisprudenza, anche del  diploma  di  laurea  in  scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro  titolo  di
studio   equipollente   ed   equiparato   ai   sensi   del    decreto
interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63,  LM  77,
LM 82). 
    2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare  sino  a
35 il numero dei  posti  messi  a  concorso  ove,  nelle  more  della
conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo  decreto
autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le  condizioni  di
cui  al  precedente  periodo,  i   posti   riservati   ai   candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in  possesso,  oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza,  anche  del  diploma  di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di  studio  equipollente  ed  equiparato  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM  63,
LM 77, LM 82) sono pari a dieci unita'. 
    3. I posti  riservati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  qualora  non
utilizzati, sono conferiti agli idonei. 
    4.  L'assunzione  in  servizio  dei  vincitori  del  concorso  e'
effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma  523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
    5. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
Sezioni  e  alle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in  Roma  e  devono  permanere,  per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.