IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l'art. 1, comma 523; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l'art. 1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati contabili e di autorizzazione della relativa spesa; Visto il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti, prot. n. 179 del 30 gennaio 2014, di richiesta al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di autorizzazione a bandire un concorso per il reclutamento di n. 18 unita' di referendari, 5 dei quali a valere sulle disposizioni di cui alla citata legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 giugno 2014, con il quale la Corte dei conti e' stata autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unita' di referendario; Considerato che, nelle more della definizione del sopra citato DPCM, e' intervenuto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che modifica la disciplina relativa al trattenimento in servizio del personale di magistratura, con riflessi sulla definizione delle unita' reclutabili secondo le regole del turn over; Ritenuto, quindi, di dover riformulare la richiesta di autorizzazione a bandire ed assumere personale di magistratura, aumentando fino a 35 le unita' reclutabili, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2014; Ritenuto di adeguare le prove concorsuali per accertare il possesso di specifiche professionalita' da parte dei candidati, in coerenza con i nuovi compiti e funzioni affidati dall'ordinamento alla Corte dei conti; Ritenuto, altresi', di individuare, con riguardo alla valutazione dei titoli, modalita' e criteri atti a garantire l'espletamento del concorso in tempi quanto piu' possibile contenuti; Sentito il Consiglio di Presidenza e visto il parere formulato con deliberazione del 4 e 5 novembre 2014; Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 18 posti di referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82). 2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare sino a 35 il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo citato nelle premesse. Ove ricorrano le condizioni di cui al precedente periodo, i posti riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82) sono pari a dieci unita'. 3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 4. L'assunzione in servizio dei vincitori del concorso e' effettuata secondo le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 5. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.