IL DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali nei ruoli normali della Marina Militare e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla loro sostituzione; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la lettera n. M_D MSTAT 0069815 del 10 novembre 2014 con la quale lo Stato Maggiore della Marina Militare ha chiesto di indire per l'anno 2015 sei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi venti Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare, di cui otto del Corpo del Genio Navale, due del Corpo delle Armi Navali, due del Corpo Sanitario Militare Marittimo, due del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, quattro del Corpo delle Capitanerie di Porto e due Guardiamarina del Corpo delle Capitanerie di Porto; Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015); Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt. 625, comma 1, del citato Decreto Legislativo 66/2010, rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", 51, comma 8, ultimo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico"; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato Decreto Legislativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19 dicembre 2014 al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina Militare: a) concorso per la nomina di 8 (otto) Sottotenenti di Vascello del Corpo del Genio Navale, cosi' ripartiti: 1) 6 posti per l'impiego nel settore infrastrutturale; 2) 2 posti per l'impiego nel settore tecnologico (per laureati in ingegneria aerospaziale e astronautica). I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente numero 2) e viceversa. b) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Armi Navali, cosi' ripartiti: 1) 1 posto per laureati in informatica, ingegneria informatica e sicurezza informatica; 2) 1 posto per laureati in ingegneria chimica, scienze chimiche e scienza e ingegneria dei materiali. Il posto messo a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non ricoperto per assenza di concorrenti idonei, potra' essere devoluto, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, ad altro concorrente idoneo per il posto di cui al precedente numero 2) e viceversa. c) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici; d) concorso per la nomina di 2 (due) Sottotenenti di Vascello del Corpo di Commissariato Militare Marittimo; e) concorso per la nomina di 4 (quattro) Sottotenenti di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto; f) concorso per la nomina di 2 (due) Guardiamarina del Corpo delle Capitanerie di Porto. 2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza Armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' degli altri concorsi di cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli Ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) sei posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b); c) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera c); d) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera d); e) tre posti per il concorso di cui al comma 1, lettera e); f) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera f). 4. Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera c), ai sensi all'art. 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 1 (uno) posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti, nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi online del Ministero della Difesa e nel sito internet www.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.