IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59"  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
"Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244" che, all'art. 1,  comma  5,  dispone  il  trasferimento
delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di   personale,   al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n.
47, recante "Nomina dei Ministri", con  il  quale  la  Sen.  prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
"Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore"; 
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
"Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori"; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante "Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante "Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni"; 
    Visto il decreto ministriale 3 dicembre 1985 recante "Regolamento
per  gli  esami  di  Stato  di   abilitazione   all'esercizio   della
professione di odontoiatra"; 
    Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante "Ordinamento della
professione di tecnologo alimentare"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  18  novembre
1997, n. 470, recante "Regolamento recante disciplina degli esami  di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo
alimentare"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale   28   novembre   2000   recante
"Determinazione delle classi delle lauree specialistiche"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  "Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree magistrali"; 
    Udito il parere del Consiglio  Universitario  Nazionale  espresso
nell'adunanza del 28 gennaio 2015; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2015  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario,  tecnologo
alimentare e per l'abilitazione nelle discipline statistiche. 
    Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.