IL DIRETTORE GENERALE Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in particolare, le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico di bordo; Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.1773 e successive modifiche ed integrazioni; Rilevato l'interesse pubblico per la massima partecipazione degli aventi diritto alla presente procedura, anche in relazione alle ordinarie tempistiche dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico; Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976, n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite di eta' per l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo; Ritenuto, per la sessione d'esame anno 2014, di dover comunque fissare al 31 dicembre 2014 il possesso del requisito anagrafico; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di esecuzione; Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997, n.353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 243 del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' la direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013 che adegua le direttive in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica della Croazia; Considerato che, ai sensi dell'art.33 del regio decreto 29 settembre 1895, n.636 cosi' come sostituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, n.850, il medico di bordo ha qualita' e competenza di ufficiale sanitario governativo per la tutela dell'igiene e sanita' di bordo, durante l'intera durata del viaggio, comprese le soste nei porti esteri di scalo e di destinazione; Ritenuto, pertanto, che non si possa prescindere dal requisito del possesso della cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, cosi' come integrato dall'art. 2, comma ottavo, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che vieta alle Pubbliche Amministrazioni di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche' ad esami per il conseguimento di abilitazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e relativi regolamenti di esecuzione; Decreta: Art. 1 Sessione di esami E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.