IL DIRETTORE GENERALE  
 
    Visto il regolamento per la Sanita' Marittima approvato con regio
decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i  regi  decreti  7
luglio 1910, n. 537 e 29 novembre 1925, n. 2288, ed, in  particolare,
le norme sugli esami di idoneita' ad esercitare le funzioni di medico
di bordo; 
    Visto  il  regio  decreto-legge  14  dicembre  1933,   n.1773   e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Rilevato l'interesse pubblico per la massima partecipazione degli
aventi diritto alla  presente  procedura,  anche  in  relazione  alle
ordinarie  tempistiche  dell'esame  di   stato   per   l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico; 
    Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto  30
marzo 1942, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1952, n. 328 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale  e'
stato approvato il regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976,
n. 479, con il quale viene elevato a 45 anni il limite  di  eta'  per
l'ammissione agli esami di idoneita' a medico di bordo; 
    Ritenuto, per la sessione d'esame anno 2014,  di  dover  comunque
fissare al 31 dicembre 2014 il possesso del requisito anagrafico; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modifiche  ed
integrazioni; concernente le nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi  e
i relativi regolamenti di esecuzione; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  31  luglio  1997,
n.353, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  243
del 17 ottobre 1997, concernente il regolamento per  l'individuazione
degli  atti  e  dei  documenti  di  competenza  di  questo  Ministero
sottratti al diritto di accesso; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n.174, recante norme sull'accesso dei cittadini  degli
Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale e'  stato
emanato il regolamento recante norme di attuazione  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c.6, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
    Visto  il  decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206   di
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' la direttiva 2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
    Vista la direttiva 2013/25/UE del 13 maggio 2013  che  adegua  le
direttive in materia di diritto di stabilimento e libera  prestazione
dei servizi a motivo dell'adesione della Repubblica della Croazia; 
    Considerato che,  ai  sensi  dell'art.33  del  regio  decreto  29
settembre  1895,  n.636  cosi'  come  sostituito  dal   Decreto   del
Presidente della Repubblica 11 agosto 1972, n.850, il medico di bordo
ha qualita' e competenza di ufficiale sanitario  governativo  per  la
tutela dell'igiene e sanita' di bordo, durante  l'intera  durata  del
viaggio,  comprese  le  soste  nei  porti  esteri  di  scalo   e   di
destinazione; 
    Ritenuto, pertanto, che non si possa  prescindere  dal  requisito
del possesso della cittadinanza italiana; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in  particolare  l'art.
3, comma quinto, cosi' come  integrato  dall'art.  2,  comma  ottavo,
della  legge  16  giugno  1998,  n.  191  che  vieta  alle  Pubbliche
Amministrazioni di richiedere l'autenticazione  della  sottoscrizione
delle domande per la partecipazione a selezioni pubbliche nonche'  ad
esami per il conseguimento di abilitazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  concernente  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  concernente
il codice in materia di protezione  dei  dati  personali  e  relativi
regolamenti di esecuzione; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Sessione di esami 
 
 
    E' indetta la sessione di esami di idoneita' per il conseguimento
dell'autorizzazione all'imbarco in qualita' di medico di bordo.