IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di approvazione del Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico, per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1, comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma 3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito denominato "Collegio nazionale"), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame (art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma 1); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi Ordinamenti; Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto d.P.R. n .328/2001, che stabilisce: " I Decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato ''; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2013, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo; Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante 'disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; Visto il decreto di delega ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e Bolzano del Direttore generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213; Visto il dPR 15 marzo 2010 n. 87 recante il "Regolamento per il riordino degli istituti professionali" ed in particolare l'allegato D; Visto il dPR 15 marzo 2010 n. 88 recante il "Regolamento per il riordino degli istituti tecnici" ed in particolare l'allegato D; Considerato che la giurisprudenza di legittimita' afferma che ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione l'onere di documentazione del titolo di studio e' assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto (TAR Lazio n. 5503/2006); Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 (G.U. 21 agosto 2004 n. 196), recante "Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici"; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Disciplina delle classi di laurea" (in G.U. n. 155 del 6 luglio 2007); Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie", ed in particolare l'art. 4, il quale dispone che, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, nonche', al comma 2, ad ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali; Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che istituisce la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 che riferisce l'equipollenza direttamente alla qualifica di "operatore di vigilanza e ispezione", per il cui esercizio la normativa previgente, di cui all'art. 81 del d.m. della Sanita' 30 gennaio 1982, prevedeva il possesso di una serie di diplomi di maturita' tecnica ovvero equipollenti (parere Consiglio di Stato n. 4335 del 24 ottobre 2012); Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 2100 del 6 giugno 2012 relativa all'utilizzo delle equiparazioni previste per i concorsi pubblici anche ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per le professioni regolamentate; Visto l'art. 1 della legge 6 giugno 1986 n. 251 recante "Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici" e successive modificazioni il quale prevede che possono accedere all'albo professionale, fra gli altri, i soggetti in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali, di durata biennale, istituita ai sensi del dPR 10 marzo 1982 n. 162; Visto l'art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che dichiara l'equipollenza fra i diplomati delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del dPR n. 162/1982, purche' di durata triennale, ai diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 19 novembre 1990 n. 341; Considerato in particolare, il piano di studio delle lauree quadriennali (DL) Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (d.m. 17 gennaio 1997, n. 58, l'art. 4, comma 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il d.m. 27 luglio 2000); Ordina: Art. 1 1. E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato.