IL VICE DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione per gli Ufficiali di Complemento e per  gli  appartenenti
al ruolo dei Marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  dei  ruoli  speciali
dell'Esercito; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la Legge 23 dicembre 2013, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015 - 2017; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  Militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  Difesa  30  giugno  2015,
-registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio  n.
1574- recante «Disciplina dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'articolo  647
del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Amate e di Polizia; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni Legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0063974 dell'11 maggio 2015; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  n.  M_D
E0012000 0087864 del 5 giugno 2015; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  n.  M_D
E0012000 0126904 del 5 agosto 2015; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli  artt.
625, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  66/2010,  rubricato
«Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1,
della Legge 4 novembre 2010, n. 183,  rubricato  «Specificita'  delle
Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco», 51, comma 8, ultimo  periodo,  della  Legge  23  dicembre
2000, n. 388, rubricato  «Programmazione  delle  assunzioni  e  norme
interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al  profilo  psico-attitudinale  (artt.  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n.  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51); 
    Visto il Decreto del Ministro della Difesa 4 ottobre 2011, n. 32,
concernente la sua nomina a Vice Direttore Generale  della  Direzione
Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione Generale per  il  Personale  Militare  e,  in  particolare,
l'articolo 20, comma 3 che prevede le modalita'  di  sostituzione  in
caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per
il Personale Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 
      a)  concorso  per  il  reclutamento  di   57   (cinquantasette)
Ufficiali in servizio permanente nel ruolo  speciale  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con riserva di 8 (otto) posti  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 40 (quaranta) posti a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento  di  10  (dieci)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo  speciale  dell'Arma  dei  Trasporti  e
Materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio e con riserva di 7 (sette) posti a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di  4  (quattro)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato
dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore  del  coniuge  e
dei figli superstiti ovvero  dei  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze  Armate
e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti  al  ruolo
dei Marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Sottotenenti in  servizio  permanente,  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  Completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno  nominati  con
il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  e  iscritti  in  ruolo  -al  superamento  del   corso
applicativo di cui al successivo art.  16-  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione Generale per il  Personale  Militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti  internet   www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.