IL VICE DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme per l'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998, concernente la definizione per gli Ufficiali di Complemento e per gli appartenenti al ruolo dei Marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015); Vista la Legge 23 dicembre 2013, n. 191, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Ministro della Difesa 30 giugno 2015, -registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574- recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'articolo 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Amate e di Polizia; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni Legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e prove selettive; Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD 0063974 dell'11 maggio 2015; Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 0087864 del 5 giugno 2015; Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 0126904 del 5 agosto 2015; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1, della Legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51); Visto il Decreto del Ministro della Difesa 4 ottobre 2011, n. 32, concernente la sua nomina a Vice Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare e, in particolare, l'articolo 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di 57 (cinquantasette) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito, con riserva di 8 (otto) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 40 (quaranta) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; b) concorso per il reclutamento di 10 (dieci) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei Trasporti e Materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 7 (sette) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; c) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente, ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e iscritti in ruolo -al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16- dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.