IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative  e  di
attuazione del predetto; il decreto legislativo C.P.S.  13  settembre
1946,  n.  261,  contenente  norme  sulle  tasse  da   corrispondersi
all'Erario per la partecipazione agli esami forensi, come  da  ultimo
integrato dal D.P.C.M. 21 dicembre 1990, art.  2  -  lettera  b);  la
legge 27 giugno 1988, n. 242, recante modifiche alla disciplina degli
esami di procuratore legale; la legge 20 aprile 1989, n. 142, recante
modifiche alla disciplina degli esami  di  procuratore  legale  e  di
avvocato; il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101,  recante  il  regolamento
relativo  alla  pratica  forense  per  l'ammissione   dell'esame   di
procuratore legale; la legge 24 febbraio 1997, n. 27,  relativa  alla
soppressione dell'albo dei procuratori legali e a norme in materia di
esercizio della professione forense; il decreto-legge 21 maggio 2003,
n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2003, n.
180,  recante  modifiche  urgenti  alla  disciplina  degli  esami  di
abilitazione alla professione forense; il  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, recante modifica della durata del tirocinio per l'accesso alle
professioni regolamentate; il D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e
l'art. 15 della  legge  12  novembre  2011,  n.  183  in  materia  di
documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012,  n.  35,
recante  disposizioni  per  la  composizione  della  Commissione  per
l'esame  di  avvocato;  il  D.M.  16  settembre  2014,   recante   la
determinazione delle modalita' di versamento dei  contributi  per  la
partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero della giustizia,  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 600 a 603, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147; la legge 31 dicembre 2012,  n.  247  recante  la  nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense; l'art. 83  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazione
nella legge 9 agosto 2013, n. 98; l'art. 2 ter del  decreto-legge  31
dicembre 2014, convertito  nella  legge  27  febbraio  2015,  n.  11,
contenente la proroga della disciplina  transitoria  per  l'esame  di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 
    Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574  contenente  le  norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto  Adige
in materia di uso della lingua tedesca  e  della  lingua  ladina  nei
rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei
procedimenti giudiziari e successive modificazioni; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle  Corti  di
Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio  Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso  la  Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di Appello  di  Trento  per  l'anno
2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2015 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli Avvocati presso le  sedi  di  Corti  di  Appello  di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,
Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,   Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.