IL DIRETTORE GENERALE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli  stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Vista la lettera n. M_D MSTAT 0014056 del 3  marzo  2015  con  la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per  l'anno
2015 un concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  di
complessivi 80 (ottanta) Allievi ufficiali in ferma prefissata  della
Marina militare, ausiliari del ruolo  normale  del  Corpo  del  genio
navale - settore infrastrutture e ausiliari del ruolo normale  e  del
ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli  artt.
625, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  66/2010,  rubricato
«Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183,  rubricato  «Specificita'  delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», 51, comma 8, ultimo  periodo,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, rubricato  «Programmazione  delle  assunzioni  e  norme
interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al  profilo  psico-attitudinale  (artt.  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n.  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore  generale  per
il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio  ispettore  capo  (CP)  Felicio
Angrisano a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto il seguente concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'ammissione al 15°  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma  prefissata
(AUFP) per  il  conseguimento  della  nomina  a  ufficiale  in  ferma
prefissata della Marina militare, ausiliario del  ruolo  normale  del
Corpo del genio navale -  settore  infrastrutture  e  ausiliario  del
ruolo normale e del ruolo speciale del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, con il numero di posti di seguito indicati: 
      a) Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari  del  ruolo
normale: 
    1) 10 (dieci) posti per il  Corpo  del  genio  navale  -  settore
infrastrutture con riserva di 3 (tre) posti a  favore  dei  diplomati
presso le scuole  militari  e  dei  figli  di  militari  deceduti  in
servizio; 
    2) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie  di  porto,
con riserva di 12 (dodici) posti a favore  dei  diplomati  presso  le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio; 
      b) Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari  del  ruolo
speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di  porto,
con riserva di 9 (nove) posti a favore dei diplomati presso le scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio. 
    In  ciascuno   dei   suddetti   concorsi,   i   posti   riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di  riservatari  idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data  di  approvazione
della  relativa  graduatoria  di  merito,  qualora  fosse  necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza  dei
ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo  del  genio  navale  e  del
Corpo delle capitanerie di porto. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti  per  tutti  gli  interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,  nonche'  nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it