IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  9   luglio   2009   concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
Codice   dell'Ordinamento   Militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in particolare i  titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015); 
    Vista le legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2015  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Vista la lettera n. M_D ARM001 0062387 dell'8 luglio 2015 con  la
quale lo Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  Militare  ha  chiesto  di
indire per l'anno 2015 un concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessivi 30 (trenta) allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata,  ausiliari  del  ruolo  normale  e  del  ruolo  speciale,
dell'Aeronautica Militare; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625, comma 1, del citato  decreto  legislativo  n.  66/2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco»,  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
«Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e  1035  del  citato  decreto  legislativo  n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della  necessita'  di  non  precludere  la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto  legislativo  n.  66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51; sentenze numeri 4330, 4331, 4332 del 15 settembre 2015); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore  generale  per
il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di complessivi 30 (trenta) allievi al 7° corso Allievi  ufficiali  in
ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a Ufficiale
in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare, ausiliario  dei  ruoli
normali e speciali, con il numero dei posti di seguito indicati: 
      a) Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari  del  ruolo
normale:  4  (quattro)  posti  per  il  Corpo  Sanitario  Aeronautico
(C.S.A.r.n.), con riserva di n. 1 (uno) posto a favore dei  diplomati
presso le Scuole  Militari  e  dei  figli  di  militari  deceduti  in
servizio; 
      b) Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari  dei  ruoli
speciali: 
        1) 14 (quattordici) posti per le Armi  dell'Arma  Aeronautica
(A.A.r.a.s.), con riserva di 3 (tre) posti  a  favore  dei  diplomati
presso le Scuole  Militari  e  dei  figli  di  militari  deceduti  in
servizio; 
        2) 7  (sette)  posti  per  il  Corpo  del  Genio  Aeronautico
(G.A.r.s.), cosi' ripartiti: 
          a) 1 (uno) per la categoria Costruzioni Aeronautiche; 
          b) 2 (due) per la categoria Elettronica; 
          c) 2 (due) per la categoria Infrastrutture e Impianti; 
          d) 1 (uno) per la categoria Fisica; 
          e) 1 (uno) per la categoria Motorizzazione. 
          Dei 7 (sette) posti previsti per il  presente  Corpo  n.  2
(due) sono riservati ai diplomati presso le Scuole Militari ovvero ai
figli di militari deceduti  in  servizio  che  abbiano  riportato  il
punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie di merito; 
        3) 5 (cinque) posti per il Corpo di Commissariato (C.C.r.s.),
con riserva di 1 (uno) posto a favore dei diplomati presso le  Scuole
Militari e dei figli di militari deceduti in servizio. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai candidati  di  entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili e  la  loro  ripartizione  per
ruoli, Arma/Corpi e categorie potranno subire  modifiche,  fino  alla
data di approvazione della relativa graduatoria  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nei
siti internet  www.difesa.it,  www.aeronautica.difesa.it,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per gli  interessati,  nonche'
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La predetta Amministrazione della difesa si  riserva  altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it e nel portale  dei  concorsi
on-line, definendone le modalita'. Il citato avviso avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.