IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  Decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare  e
dell'Aeronautica militare; 
    Visti i fogli n. M_D E0012000 0136368 del 27 agosto 2015 e n. M_D
E0012000  0166174  del  13  ottobre   2015   dello   Stato   Maggiore
dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per  bandire
il  reclutamento,  per  il  2016,  di   complessivi   7.000   VFP   1
nell'Esercito; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015,  con  il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2016; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390-  concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2016  e'  indetto  il  1°  bando  per  il  reclutamento
nell'Esercito di 1.750 VFP 1, di cui: 
    1.702 per incarico/specializzazione che sara'  assegnato/a  dalla
Forza Armata; 
    12 per «muratore» (al termine della  fase  basica  di  formazione
prevista per i VFP 1); 
    12 per «meccanico di automezzi» (al termine della fase basica  di
formazione prevista per i VFP 1); 
    12 per «elettricista» (al termine della fase basica di formazione
prevista per i VFP 1); 
    12 per «idraulico» (al termine della fase  basica  di  formazione
prevista per i VFP 1). 
    Il reclutamento e' effettuato in un unico  blocco,  con  prevista
incorporazione nel mese di marzo 2016. 
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  4
novembre 2015 al 3 dicembre 2015, per i nati dal 3 dicembre 1990 al 3
dicembre 1997, estremi compresi; 
    2. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   Militari;   assistiti
dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli  Orfani  dei  Militari  di
Carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  Nazionale  Figli  degli   Aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale  di  Assistenza  per  gli  Orfani  dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    3.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
Difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.