IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il Decreto  Legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art.
2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei   decreti   ministeriali   non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512- concernente la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il  1°  marzo  2013,  registro  1,  foglio  n.  390- 
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il Personale Militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il Decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015 - 2017; 
    Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0160719 del 17 dicembre 2014; 
    Vista la lettera dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  n.  M_  D
E0012000 0067539 del 30 aprile 2015; 
    Visto il Decreto  del  Ministro  della  Difesa  30  giugno  2015,
-registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio  n.
1574- recante "Disciplina dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali dell'Esercito italiano" emanato ai sensi dell'art. 647  del
sopraindicato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625,  comma  1,  del  citato  Decreto  Legislativo  66/2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco",  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3,  comma
1,  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato Decreto Legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,
sez. IV, 15 settembre 2015, n.  4330;  Tar  Lazio,  sez.  I  ter,  26
settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,  n.
100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,  punto  51,  Cons.
Stato sez. IV, 15 settembre 2015 numeri 4330, 4331 e 4332); 
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire,  al  fine  di   soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di
4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente  nel  ruolo  speciale
del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti  in  servizio  permanente
nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva  di
1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero  dei
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4^ serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il  Personale  Militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti  internet   www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.