IL DIRETTORE GENERALE della direzione generale per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante "Norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 "testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l' autonomia didattica degli atenei; Visti il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni e il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015 - 2017; Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015, recante, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare; Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n. M_D MSTAT 0062046 del 22 settembre 2015; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli articoli 625, comma 1, del citato Decreto Legislativo 66/2010, rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali", 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3, comma 1, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato "Personale in regime di diritto pubblico"; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato Decreto Legislativo 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato sez. IV, 15 settembre 2015 numeri 4330, 4331 e 4332); Ravvisata la necessita' di indire per il 2016, al fine di soddisfare specifiche esigenze della Marina Militare, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo; Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il Personale Militare; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo, laureati in psicologia. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 4. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.marina.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.