IL DIRETTORE GENERALE 
         della direzione generale per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche  alla  15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 "testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme  concernenti  l'
autonomia didattica degli atenei; 
    Visti il Decreto Legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   ed
integrazioni e il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto il Decreto  Legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015 - 2017; 
    Visto   il   Decreto   Ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015,  recante,  fra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame  per  la
nomina a Ufficiale in servizio permanente dei  ruoli  speciali  della
Marina Militare; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0062046 del 22 settembre 2015; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625,  comma  1,  del  citato  Decreto  Legislativo  66/2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco",  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3,  comma
1,  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato Decreto Legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51; Cons. Stato sez. IV, 15 settembre 2015 numeri 4330, 4331  e
4332); 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  per  il  2016,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  Militare,  un  concorso
straordinario, per  titoli  ed  esami,  per  la  nomina  di  3  (tre)
Guardiamarina in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario Militare Marittimo; 
    Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il Personale Militare; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 3 (tre) Guardiamarina in servizio  permanente  nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare  Marittimo,  laureati  in
psicologia. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4^ serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso  pubblicato  nel  portale  dei
concorsi on-line di cui al successivo art.  3  e  nei  siti  internet
www.persomil.difesa.it,    www.marina.difesa.it,    definendone    le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.