IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto l'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modifiche, recante «Concorsi  per  il  reclutamento  nelle
carriere iniziali delle Forze di polizia» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale
della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121,  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, e successive modifiche, recante l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  e  successive  modifiche,
recante   misure   urgenti   per   lo   snellimento    dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
il  regolamento  dei  requisiti  di   idoneita'   fisica-psichica   e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli; 
    Visto il decreto del Ministero dell'interno 28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministero dell'interno di  concerto  con  il
Ministero della difesa 22 febbraio 2006,  con  il  quale  sono  state
emanate le «modalita' di reclutamento, nella qualifica  iniziale  del
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto l'art. 16-ter, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,
convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 14 agosto 2015, n. 188, che, al fine di incrementare  i
servizi di prevenzione e  di  controllo  del  territorio,  di  tutela
dell'ordine  e  della  sicurezza   pubblica   connessi   anche   allo
svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016, ha autorizzato,
in via eccezionale, l'assunzione straordinaria,  per  ciascuno  degli
anni 2015 e 2016, di 1050 unita' nei ruoli iniziali della Polizia  di
Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante disposizioni in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco; 
    Vista la legge di stabilita' n. 208 datata 28 dicembre 2015  che,
in relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di  controllo
del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica
autorizza, per gli eventuali posti residui, a bandire per l'anno 2016
un concorso ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo n. 66 del 2010; 
    Considerato che, a seguito delle citate assunzioni straordinarie,
risultano 559 unita' residue, da avviare nell'anno 2016, al fine  del
raggiungimento delle 1050 previste; 
    Ritenuta pertanto la  necessita'  di  bandire  un  concorso,  per
titoli ed esami, per il reclutamento  di  559  allievi  agenti  della
Polizia di Stato,  riservato,  ai  sensi  dell'art.  2199,  comma  4,
lettera a),  del  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  ai
volontari in ferma prefissata di un anno o  quadriennale,  ovvero  in
rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti
previsti dai  rispettivi  ordinamenti  per  l'accesso  alle  predette
carriere; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di 559 allievi agenti della Polizia di Stato,  riservato
ai sensi dell'art. 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un  anno  o
quadriennale ovvero in rafferma annuale  i  quali,  se  in  servizio,
abbiano svolto alla data di scadenza  del  termine  di  presentazione
della domanda almeno sei mesi  in  tale  stato  o,  se  collocati  in
congedo, abbiano concluso tale ferma di  un  anno:  i  559  candidati
saranno nominati allievi agenti della Polizia  di  Stato  ed  ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo
restando il completamento della ferma prefissata di un anno. 
    2. Dei suddetti 559 posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti  prescritti,  uno  e'  riservato  ai  concorrenti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua  italiana  e  tedesca)
riferito ad un livello  non  inferiore  al  diploma  di  istituto  di
istruzione secondaria di primo grado di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e  successive
modificazioni, a prescindere dallo  status  di  volontario  in  ferma
prefissata di cui al comma 1, ai sensi  del  decreto  legislativo  21
gennaio 2011, n. 11, citato nelle premesse. 
    3. Dei suddetti 559 posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti, 28 sono riservati, ai sensi  dell'art.  8
della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati  diplomati  presso
il Centro studi di Fermo. 
    4. L'attestato di bilinguismo, previsto dal precedente  punto  2,
dovra' pervenire, entro  venti  giorni  dalla  data  di  scadenza  di
presentazione delle domande di partecipazione, pena  il  suo  mancato
riconoscimento, al Dipartimento della pubblica sicurezza -  Direzione
centrale per le risorse umane - Ufficio  attivita'  concorsuali,  via
del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma. 
    5. I posti riservati, di cui ai punti 2  e  3,  non  coperti  per
mancanza  di  vincitori,  sono   conferiti,   secondo   l'ordine   di
graduatoria, ai candidati che abbiano superato le prove concorsuali. 
    6. Qualora il numero delle domande di partecipazione al  concorso
sia: 
    superiore al quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per il concorso successivo; 
    inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso,  per  i  posti
eventualmente non coperti possono essere banditi  concorsi  ai  quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    7. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».