IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" ed in particolare gli articoli 145, 146 e 147 che prevedono disposizioni relative al personale del gruppo sportivo del medesimo Corpo; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento - tra l'altro - nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 aprile 2015, n. 61, concernente il "Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'art. 145 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta ai gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, concernente il "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"; Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2013 recante "Istituzione del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche" e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto", convertito in legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64"; Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego"; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione"; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2015, con cui il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, e' stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2015, n. 165, ad avviare, tra l'altro, la procedura per il reclutamento di n. 12 unita' di vigili del fuoco, da destinare al Gruppo sportivo vigili del fuoco "Fiamme rosse"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, concernente il "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217"; Visto il decreto dipartimentale del 4 dicembre 2014, n. 351, con cui e' stato approvato lo Statuto del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse; Considerato quanto comunicato dall'Ufficio Attivita' Sportive relativamente ai posti da mettere a concorso, ai criteri di valutazione dei titoli ed alle specifiche inerenti l'eta' richiesta per la partecipazione, rispettivamente con le note n. 19061 del 21 dicembre 2015, n. 57 del 5 gennaio 2016 e n. 557 del 14 gennaio 2016; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli, a 12 posti per l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta del Gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse cosi' suddivisi: - n. 2 atleti di sesso femminile, disciplina canottaggio, specialita' pesi leggeri, doppio; - n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina lotta, specialita' greco romana, cat. 59 kg; - n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita' stile libero, m. 1500; - n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' dorso m. 200, vasca corta; - n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina pesistica, specialita' cat. +105; - n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina scherma, specialita' sciabola; - n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina scherma, specialita' sciabola; - n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina taekwondo, specialita' cat. -54 kg; - n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialita' fossa olimpica, categoria eccellenza; - n. 1 atleta di sesso femminile, disciplina tiro a volo, specialita' fossa olimpica, categoria eccellenza; - n. 1 atleta di sesso maschile, disciplina tuffi, specialita' piattaforma m. 10. Per ciascuna delle discipline sopraindicate (All. 1), sara' formulata apposita graduatoria, nella quale si terra' conto, qualora applicabili, delle riserve previste dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.