IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina  degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n.  288  del  2003,  i  quali
prevedono che il Direttore  scientifico  sia  nominato  dal  Ministro
della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per  un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; 
    Visto l'art. 3, comma 5,  dell'Atto  di  Intesa  1°  luglio  2004
recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   non   trasformati   in
fondazione" sancito in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3 bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.   165,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede  l'emanazione  di  un
apposito bando, con  indicazione  delle  modalita'  e  dei  tempi  di
presentazione  delle  domande,  per  la   selezione   dei   Direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS); 
    Visto l'art. 1, comma 4,  del  suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica, che disciplina la  composizione  della  Commissione
per la selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori
scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
secondo  cui  la  natura  esclusiva   dell'incarico   del   direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con  qualsiasi  altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di  qualsiasi
attivita' professionale; 
    Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.  135  e,
successivamente, dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  e
dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro,
prevede  il  divieto  di  conferimento,  da  parte  delle   pubbliche
amministrazioni, di incarichi dirigenziali  o  direttivi  a  tutti  i
soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Viste le Circolari del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre  2014  e  n.  4  del  10
novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle  quali,  tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento  a
soggetti in quiescenza e si invitano le Amministrazioni  destinatarie
a  non  conferire  incarichi  retribuiti  a  soggetti  prossimi  alla
pensione, il cui  mandato  si  svolga  sostanzialmente  in  una  fase
successiva al collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190", e, in particolare l'art. 20; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  29  marzo  2006,
adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lazio, con il quale
e' stato riconosciuto il carattere scientifico dell'IRCCS di  diritto
pubblico "Istituti Fisioterapici Ospitalieri" di Roma,  relativamente
alla  disciplina  di  "oncologia"  per  l'Istituto  Nazionale  Tumori
"Regina Elena" e "dermatologia" per l'Istituto  "Santa  Maria  e  San
Gallicano"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 21 settembre 2011  con
il quale il Prof. Ruggero De Maria Marchiano e' stato  nominato,  per
un periodo di  cinque  anni,  Direttore  scientifico  del  richiamato
Istituto Regina Elena; 
    Vista la nota prot. n. 1944/D.SciIRE del 28 ottobre 2015  con  la
quale il Prof. Ruggero De Maria Marchiano ha  comunicato  le  proprie
dimissioni dal predetto incarico a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
    Ritenuto, pertanto,  di  attivare  la  procedura  di  nomina  del
Direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Tumori "Regina  Elena",
appartenente all'IRCCS di diritto  pubblico  "Istituti  Fisioterapici
Ospitalieri" di Roma; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Oggetto del bando e modalita' 
                   di presentazione delle domande 
 
 
    1. E' indetto un  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione scientifica dell'Istituto Nazionale Tumori "Regina  Elena",
appartenente all'IRCCS di diritto  pubblico  "Istituti  Fisioterapici
Ospitalieri" di Roma, riconosciuto per la disciplina di  "oncologia",
rivolto a candidati in possesso di documentata produzione scientifica
internazionale di alto profilo, esperienza e  capacita'  manageriali,
specifica capacita' di organizzazione della ricerca e  di  lavoro  di
equipe,  nonche'  comprovate  relazioni  scientifiche   nazionali   e
internazionali. 
    2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per  via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori  e
compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo  disponibile
sul sito medesimo, entro le ore 24 del trentesimo  giorno  successivo
alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami. 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato ricevera'  un  messaggio  di
posta   elettronica   generato   in   automatico    dall'applicazione
informatica a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda. Fino
alla scadenza del termine di presentazione  delle  domande,  indicato
nel comma 2, l'applicazione informatica consente di modificare i dati
gia' inseriti. Allo scadere del termine predetto  l'applicazione  non
permettera'   piu'   alcun   accesso   al   modulo   elettronico   di
compilazione/invio delle domande. 
    4. Non saranno accettate domande pervenute per posta.