IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale, n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita'»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi»; Visto il decreto del Ministro 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data 26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per n. 63.712 unita' di personale docente; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e' stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre 2015 al sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilita' di posti di tipo comune da destinare alle procedure concorsuali relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado pari a n. 33.379 unita' salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.