IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e in particolare l'art. 3-bis, istitutivo delle graduatorie aggiuntive per il sostegno da utilizzarsi in subordine alle relative graduatorie di merito concorsuali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni; Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15, comma 3-bis) che dispone l'unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'art. 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 109, lettera b) che dispone lo svolgimento di distinte prove concorsuali, per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita'»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data in data 26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per n. 63.712 unita' di personale docente; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 e' stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre 2015 al sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilita' di posti da destinare alle procedure concorsuali relative a posti di sostegno per la scuola dell'infanzia pari a n. 304 unita', per la scuola primaria pari a n. 3.799 unita', per la scuola secondaria di primo grado pari a n. 975 unita', per la scuola secondaria di secondo grado pari a n. 1.023 unita', salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.