IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n.  249,  concernente  il  regolamento  recante  lo   statuto   delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della pubblica  istruzione,  concernente  le  norme  per  il
recupero  dei  debiti  formativi  entro  la   conclusione   dell'anno
scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, concernente  il  regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Viste le lettere M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015 e M_D  SSMD
0158764 del 13 novembre 2015, con le quali lo  Stato  Maggiore  della
difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzato per l'anno
2016; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)»; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
Scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in  Milano,  alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla  Scuola
militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2016-2017; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere  l'eventuale  effettuazione
di  una  prova  preliminare  sulla  base  del  numero  delle  domande
pervenute per ciascun concorso; 
    Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 710, comma 2, primo  periodo
del citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  il  Ministro
della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti  da  mettere  a
concorso; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, foglio n. 2512
- il concernente la sua nomina a Direttore generale per il  personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2016-2017  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentosettanta
giovani ai licei annessi alle  Scuole  militari  dell'Esercito,  alla
Scuola navale militare e alla  Scuola  militare  aeronautica  con  la
seguente ripartizione di posti per Forza armata,  sede  e  ordine  di
studi: 
      a)  posti  160  (centosessanta)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) «Nunziatella» di Napoli: 
          3° liceo classico: posti 32 (trentadue); 
          3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto); 
        2) «Teulie'» di Milano: 
          3° liceo classico: posti 20 (venti); 
          3° liceo scientifico: posti 60 (sessanta); 
      b)  posti  65  (sessantacinque)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alla  Scuola  navale  militare  «Francesco  Morosini»,
cosi' ripartiti: 
        1) 3° liceo classico: posti 15 (quindici); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta); 
      c)  posti  45  (quarantacinque)  per   il   concorso   relativo
all'ammissione alla  Scuola  militare  aeronautica  «Giulio  Douhet»,
cosi' ripartiti: 
        1) 3° liceo classico: posti 18 (diciotto); 
        2) 3° liceo scientifico: posti 27 (ventisette). 
    2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine  di  studi,  il
50% e'  riservato  ai  concorrenti  idonei  al  termine  delle  prove
concorsuali che sono orfani di guerra (o  equiparati)  ovvero  orfani
dei dipendenti civili e militari dello  Stato  deceduti  per  ferite,
lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa  di  servizio.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio,  di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  ottobre
2001, n. 461, deve recare data anteriore a quella di scadenza per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della  difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli   effetti   e   per   tutti    gli    interessati,    nel    sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3  e  di  cui  sara'
dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la  facolta'  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In  tal  caso,  sara'  dato  avviso  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa  di  cui  al
successivo     art.     3     nonche'     nel      sito      Internet
www.persomil.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il  citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per  tutti  gli
interessati.