IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  Direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione Europea; 
    Vista la  Direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione Europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge  5  aprile  1969,  n.  119,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9,  riguardante
il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e
di licenza della scuola media; 
    Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
1961, n. 1222, recante «Sostituzione degli orari e dei  programmi  di
insegnamento negli Istituti tecnici»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici  a  norma
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  ed
in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di  confluenza  dei
percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  21  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n.
47, recante «Nomina dei Ministri», con  il  quale  la  Sen.  Prof.ssa
Stefania  Giannini  e'  stata  nominata   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  1991,  n.  445,  come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del regolamento  per  gli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale, il quale, all'art. 1, comma 1,  dispone  che  gli  esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione  indetta  con  ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, d'ora  in  avanti  denominato
«Regolamento»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, del decreto-legge n. 5 del 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo»; 
    Visto il decreto  del  ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto  del  Direttore  Generale  per  gli  Ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di Delega ai Direttori  degli
Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti  delle  province  di
Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
Legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito  industriale,  geometra  e
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28.09.2015 che riconosce l'accesso ai sopracitati esami per
coloro che  siano  in  possesso  del  diploma  afferente  al  settore
«Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88 secondo le  confluenze  di  cui  all'Allegato  D  i
quali, per l'anno 2016,  non  hanno  maturato  i  requisiti  previsti
dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F  e  G  della  presente
ordinanza anche considerato l'art. 3, comma  2  del  Regolamento  del
CNPI approvato il 19 luglio 2014. 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  Perito
Industriale e di Perito Industriale Laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato Perito Industriale:  il  candidato  in  possesso  del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  Perito  Industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di Perito  Industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.  17,  conseguito
presso un  istituto  statale,  paritario  o  legalmente  riconosciuto
unitamente al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E, F e G della presente ordinanza; 
      candidato Perito Industriale Laureato: il candidato in possesso
di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al Decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  D.P.R.,
svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3  a
9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi  per  specializzazioni,
e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.