IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa della Guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante «Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' misure urgenti per la sicurezza»; Ritenuto di non dover riservare posti ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le condizioni di cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in quanto l'aliquota di tale personale attualmente in servizio presso i Reparti della provincia di Bolzano e in quelli aventi competenza regionale e' pari al fabbisogno delle unita' occorrenti per l'espletamento dei compiti di istituto; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» della Guardia di finanza per l'anno 2016. 2. Uno dei quindici posti disponibili e' riservato agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. 3. I restanti 14 (quattordici) posti messi a concorso sono riservati alle seguenti categorie: a) 7 (sette) agli ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali, e che, alla data di indizione del presente bando, rivestono il grado di maresciallo aiutante; b) 6 (sei) agli altri ispettori del Corpo in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti da universita' statali, e che, al 1° gennaio 2016, hanno almeno sette anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ovvero tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo; c) 1 (uno) ai militari del Corpo in servizio permanente in possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o magistrale, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla tabella «A» allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001. 4. Puo' essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle categorie di posti di cui ai commi 2 e 3. 5. Al concorso non puo' partecipare il personale del ruolo ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sia in possesso di specializzazioni o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale. 6. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 19 e 20, risultino impiegati in missione internazionale all'estero sono rinviati d'ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall'ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24. 7. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare, eventuale, per i soli candidati ai posti di cui al comma 3; b) una prova scritta; c) la valutazione dei titoli; d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per i soli ufficiali in ferma prefissata in congedo; e) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiale in servizio permanente effettivo; f) una prova orale; g) una prova facoltativa di una lingua straniera; h) una prova facoltativa di informatica; i) la visita medica di controllo, per il solo candidato al posto di cui al comma 2. 8. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.