IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
1967,  n.  429,  e  successive  modificazioni,   recante   «Documenti
caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari  di
truppa della Guardia di finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visto l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  e
successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in  particolare,  l'art.
4, recante «Delega al Governo in materia di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto  ministeriale  29  ottobre  2001,  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione  ai  concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di  processo  civile»,  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Codice   dell'ordinamento
militare»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «Modifica
all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2016, n.  67,  recante  «Proroga
delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di  polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative  delle  organizzazioni
internazionali per il  consolidamento  dei  processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' misure urgenti per la sicurezza»; 
    Ritenuto di non dover riservare posti ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le  condizioni  di
cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574, in quanto l'aliquota di tale personale  attualmente  in
servizio presso i Reparti della provincia  di  Bolzano  e  in  quelli
aventi competenza  regionale  e'  pari  al  fabbisogno  delle  unita'
occorrenti per l'espletamento dei compiti di istituto; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso,  per  titoli  ed  esami,  per   il
reclutamento di 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo  del
«ruolo speciale» della Guardia di finanza per l'anno 2016. 
    2. Uno dei quindici posti disponibili e' riservato agli ufficiali
in ferma prefissata che abbiano prestato servizio per almeno diciotto
mesi senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. 
    3. I restanti  14  (quattordici)  posti  messi  a  concorso  sono
riservati alle seguenti categorie: 
      a) 7 (sette) agli ispettori del Corpo in possesso  del  diploma
di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta  l'iscrizione
a corsi di laurea previsti da universita' statali, e che,  alla  data
di indizione del presente bando, rivestono il  grado  di  maresciallo
aiutante; 
      b) 6 (sei) agli altri  ispettori  del  Corpo  in  possesso  del
diploma di istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  che  consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti  da  universita'  statali,  e
che, al 1° gennaio 2016, hanno almeno sette anni  di  anzianita'  nel
ruolo di provenienza, se reclutati ai sensi dell'art.  35,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  199,  ovvero
tre anni di anzianita' nel ruolo  di  provenienza,  se  reclutati  ai
sensi dell'art.  35,  comma  1,  lettera  b),  del  medesimo  decreto
legislativo; 
      c) 1 (uno) ai militari del  Corpo  in  servizio  permanente  in
possesso di un diploma di laurea ovvero di una laurea specialistica o
magistrale, o titolo equipollente, tra quelli previsti dalla  tabella
«A» allegata al decreto ministeriale 29 ottobre 2001. 
    4. Puo' essere presentata istanza di partecipazione per una  sola
delle categorie di posti di cui ai commi 2 e 3. 
    5. Al concorso  non  puo'  partecipare  il  personale  del  ruolo
ispettori che, alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione, sia in possesso di  specializzazioni
o abilitazioni del servizio aereo o del servizio navale. 
    6.  I  militari  del  Corpo  in  servizio  che,  nel  periodo  di
effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 11, 12, 19
e 20, risultino impiegati in missione internazionale all'estero  sono
rinviati d'ufficio al primo concorso utile  successivo  a  quello  di
rientro in sede, sempreche' in possesso dei requisiti di cui all'art.
2. 
    Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso  con  un
punteggio finale di merito superiore a quello  riportato  dall'ultimo
candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente
alla categoria di posti per cui hanno partecipato,  sono  avviati  al
relativo corso di formazione, in  esito  al  quale  si  applicano  le
disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 24. 
    7. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) una prova preliminare, eventuale, per i  soli  candidati  ai
posti di cui al comma 3; 
      b) una prova scritta; 
      c) la valutazione dei titoli; 
      d)  l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica,  per  i  soli
ufficiali in ferma prefissata in congedo; 
      e)  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale  al   servizio
incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiale  in
servizio permanente effettivo; 
      f) una prova orale; 
      g) una prova facoltativa di una lingua straniera; 
      h) una prova facoltativa di informatica; 
      i) la visita medica di controllo,  per  il  solo  candidato  al
posto di cui al comma 2. 
    8. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il  numero  dei  posti,  di  sospendere
l'ammissione al corso di formazione dei  vincitori,  in  ragione  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'autorita'  di
Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente   non   valutabili   ne'
prevedibili.