IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche
Amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  settembre  2003,
recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che  sono  causa  di
non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri  da  adottare
per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'Ordinamento  Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82
precedentemente  citato,  appare  necessario  improntare  l'attivita'
della Direzione Generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi
di carattere generale dettati dal citato codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la pubblicazione  SMM/IS/150  dello  Stato  Maggiore  della
Marina, recante «Requisiti fisici e  sensoriali  per  l'idoneita'  ai
vari  Corpi,  ruoli,   categorie,   qualificazioni,   specialita'   e
abilitazioni del personale della Marina Militare» - edizione 2014; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «modifica
all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  Difesa  -
Ispettorato  Generale  della  Sanita'  Militare,  recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  23  aprile  2015,
concernente le modalita'  di  reclutamento  dei  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare  e
dell'Aeronautica Militare; 
    Visti i fogli n. M_D MSTAT 0030894 del  5  maggio  2016,  n.  M_D
MSTAT 0039899 del 10 giugno 2016 e n. M_D MSTAT 0051347 del 28 luglio
2016 dello Stato Maggiore della Marina, contenenti  gli  elementi  di
programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento,  per  il
2017, di 1.980 VFP 1 nella Marina Militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0107019 del 27  luglio  2016,
con  il  quale  lo  Stato   Maggiore   della   Difesa   -nelle   more
dell'emanazione del piano dei reclutamenti del personale militare per
il 2017- ha espresso  il  nulla  osta  all'emanazione  del  bando  di
reclutamento in questione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Vincenzo
Melone a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. Per il 2017 e' indetto un bando di reclutamento  nella  Marina
Militare di 1.980 VFP 1, di cui: 
      a) 980 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM),  cosi'
distribuiti: 
    845 per il settore d'impiego «navale»; 
    60 per il settore d'impiego «anfibi»; 
    30 per il settore d'impiego «incursori»; 
    15 per il settore d'impiego «palombari»; 
    15 per il settore d'impiego «sommergibilisti»; 
    15 per il settore d'impiego «Componente aeromobili»; 
      b) 1.000 per il Corpo delle Capitanerie di  Porto  (CP),  cosi'
distribuiti: 
    994 per le varie categorie, specialita', abilitazioni; 
    6 per il settore d'impiego «Componente aeromobili». 
    2. Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con  quattro
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 
    1° incorporamento, previsto nel mese di marzo 2017, per  i  primi
495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti per il
CEMM (destinati al settore d'impiego «navale») e 250 per le CP; 
    2° incorporamento, previsto  nel  mese  di  maggio  2017,  per  i
secondi 495 classificati nella graduatoria  di  merito,  di  cui  245
posti per il CEMM (destinati al settore d'impiego «navale») e 250 per
le CP; 
    3° incorporamento, previsto nel mese di  settembre  2017,  per  i
terzi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245  posti
per il CEMM (destinati ai seguenti settori d'impiego:  110  «navale»;
60 «anfibi»; 30 «incursori»; 15 «palombari»; 15 «sommergibilisti»; 15
«Componente aeromobili») e 250 per le  CP  (di  cui  6  destinati  al
relativo settore d'impiego «Componente aeromobili»); 
    4° incorporamento, previsto nel mese  di  novembre  2017,  per  i
quarti e ultimi 495 classificati nella graduatoria di merito, di  cui
245 posti per il CEMM (destinati al settore d'impiego «navale») e 250
per le CP. 
    La  domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  5
settembre 2016 al 4 ottobre 2016, per i nati dal 4 ottobre 1991 al  4
ottobre 1998, estremi compresi. 
    3. E' consentito chiedere di essere  destinati  a  uno  solo  dei
seguenti settori d'impiego: 
    a) «CEMM navale e CP» (indicando anche la preferenza per  CEMM  o
CP); 
    b) «CEMM anfibi»; 
    c) «CEMM incursori»; 
    d) «CEMM palombari»; 
    e) «CEMM sommergibilisti»; 
    f) «Componente aeromobili» (CEMM o CP). 
    Non e' possibile chiedere l'arruolamento in piu'  di  un  settore
d'impiego, neanche presentando distinte domande. 
    I candidati che hanno proposto domanda per il  settore  d'impiego
«CEMM navale e CP», qualora idonei vincitori,  saranno  assegnati  al
settore richiesto. 
    I candidati che  hanno  proposto  domanda  per  uno  dei  settori
d'impiego di cui alle lettere b), c), d), e) e f): 
    qualora idonei per il  settore  richiesto  e  vincitori,  saranno
assegnati a detto settore; 
    qualora idonei quali VFP 1 della Marina Militare ma inidonei  per
il settore richiesto, ovvero idonei non vincitori per detto  settore,
saranno collocati nella graduatoria generale  di  cui  al  successivo
art. 6, lettera f), numero 1) e assegnati, se vincitori,  al  settore
d'impiego «CEMM navale e CP». 
    Se  in  un  qualsiasi  settore  d'impiego  i  posti  a   concorso
risulteranno non ricoperti per insufficienza di  concorrenti  idonei,
su indicazione dello Stato Maggiore della Marina,  potra'  procedersi
alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego. 
    4. Il 10%  dei  posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  Scuole   Militari;   assistiti
dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli  Orfani  dei  Militari  di
Carriera dell'Esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare;  assistiti  dell'Opera  Nazionale  Figli  degli   Aviatori;
assistiti dell'Opera Nazionale  di  Assistenza  per  gli  Orfani  dei
Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio. In caso di mancanza, anche parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria. 
    5.  Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il   termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
    6. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    7. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.