IL DIRETTORE GENERALE 
                del personale e degli affari generali 
 
    Visto l'art. 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori,  servizi  e  forniture,  ed  in
particolare il comma 3, il quale prevede che,  per  le  attivita'  di
indirizzo e  pianificazione  strategica,  ricerca,  supporto  e  alta
consulenza, valutazione, revisione della progettazione,  monitoraggio
e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero puo': 
      «avvalersi di una struttura tecnica  di  missione  composta  da
dipendenti nei  limiti  dell'organico  approvato  e  dirigenti  delle
pubbliche amministrazioni, da tecnici  individuati  dalle  regioni  o
province autonome territorialmente coinvolte, nonche', sulla base  di
specifici  incarichi  professionali  o  rapporti  di   collaborazione
coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti  nella  gestione
di lavori pubblici  e  privati  e  di  procedure  amministrative.  La
struttura tecnica di missione e' istituita con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture.  La  struttura  puo',  altresi',  avvalersi  di
personale  di  alta  specializzazione  e   professionalita',   previa
selezione, con contratti a tempo determinato di durata non  superiore
al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonche' quali  advisor,
di universita' statali e non statali legalmente riconosciute, di enti
di ricerca e di societa' specializzate nella progettazione e gestione
di lavori pubblici e  privati.  La  struttura  svolge,  altresi',  le
funzioni del nucleo di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
pubblici, previste dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.  144  e
dall'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228». 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  21  settembre
2001, n. 422, «Regolamento recante  norme  per  l'individuazione  dei
titoli professionali del personale da utilizzare presso le  pubbliche
amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e
disciplina degli interventi formativi» emanato ai sensi  dell'art.  5
della legge 7 giugno 2000, n. 150; 
    Vista la circolare 11 marzo 2008,  n.  2,  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione  pubblica,  in
tema di collaborazioni esterne; 
    Visto l'art. 6 del decreto-legge 24 giugno  2014  n.  90  recante
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa  e  per   l'efficienza   degli   uffici   giudiziari»,
convertito dalla legge 11  agosto  2014,  n.  114,  in  relazione  al
divieto di conferire incarichi a soggetti in quiescenza: il  predetto
art. 6 ha infatti modificato l'art. 5, comma 9, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che  e'  fatto  divieto  alle
pubbliche amministrazioni di attribuire  incarichi  di  studio  e  di
consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza; 
    Visti l'art. 36 ss. del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001
sull'utilizzo di contratti di lavoro flessibile  ed  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  sulle  diposizioni
in materia di «Regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi». 
    Vista la circolare del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica  amministrazione  n.  6/2014  e  n.   4/2015   con   oggetto
«Interpretazione  e  applicazione   dell'art.   5,   comma   9,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 17, comma  3,
della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della  circolare  del
Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  n.  6
del 2014»; 
    Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 194 e s.  m.  i.,
con il quale  si  e'  proceduto  alla  soppressione  della  struttura
tecnica  di  missione  di  cui  al   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti 10 febbraio 2003, n. 356, e successive
modificazioni,  ed  alla  istituzione  della  struttura  tecnica   di
missione per l'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture
e l'alta; 
    Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, secondo il  quale:  «La
struttura tecnica puo' avvalersi, inoltre, fino ad un  massimo  di  3
unita'  esperte  in   materia   di   informazione   e   comunicazione
istituzionale, assunte con contratto a tempo determinato,  di  durata
non superiore al biennio, rinnovabile  per  una  sola  volta  scelta,
previa selezione, tra operatori del settore dell'informazione  o  fra
persone anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni in possesso
di specifica capacita' ed esperienza nel  campo  dei  mezzi  e  degli
strumenti di  comunicazione,  ivi  compresa  quella  istituzionale  e
dell'editoria.»; 
 
                             Rende noto: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
 
    1. E' indetta una procedura per titoli e colloquio finale diretta
alla selezione di due «Funzionari della comunicazione» da  inquadrare
nella  fascia  economica  iniziale  F1,   esperti   in   materia   di
informazione  e  comunicazione  istituzionale  per  l'assunzione  con
contratto a tempo determinato della durata di due  anni,  rinnovabile
per una sola volta  presso  la  struttura  tecnica  di  missione  per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  l'alta
sorveglianza, di cui all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale  9
giugno 2015, n. 194. 
    2. L'attivita'  che  i  soggetti  individuati  dovranno  svolgere
attiene l'informazione e  comunicazione  istituzionale  con  riguardo
alle competenze e alle funzioni che il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti espleta mediante la Struttura tecnica di missione per
l'indirizzo strategico, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  l'alta
sorveglianza, ai sensi degli  articoli  214  e  ss.  e  seguenti  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed, in particolare, tenuto
conto  di  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma  2,   del   decreto
ministeriale 9 giugno 2015, n. 194.