IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
Regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visti i decreti interministeriali 20 dicembre  1996,  concernenti
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi  ordinari  dell'Arma  aeronautica  -  ruolo
naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio aeronautico - ruolo
Ingegneri - svolti presso l'Accademia aeronautica; 
    Visti  i  decreti  ministeriali  6   maggio   1997,   concernenti
riconoscimento  degli  studi   svolti   dagli   ufficiali   dell'Arma
aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio
aeronautico - ruolo ingegneri - presso l'Accademia aeronautica; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente  elenco  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto - legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
tra gli altri, il  personale  dei  Corpi  di  Polizia,  la  procedura
prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165  e   successive   modificazioni,   previa   richiesta   delle
Amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'Ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'Ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  30  giugno  2015,  recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente dell'Esercito; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  30  giugno  2015,  recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente della Marina militare; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  30  giugno  2015,  recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente dell'Aeronautica militare; 
    Visto  il  decreto   ministeriale   30   giugno   2015,   recante
disposizioni in materia di reclutamento degli Ufficiali  in  servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la  direttiva  tecnica  9  febbraio  2016  dell'Ispettorato
generale della Sanita' militare, emanata ai sensi del citato  decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre  2015,  n.  207,  recante
«Modalita' tecniche per l'accertamento e la  verifica  dei  parametri
fisici»; 
    Visto  il  comma  4  -  bis  dell'art.  643  del  citato   Codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  generale  per  il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al
foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre
2015, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore  (CP)  Vincenzo
Melone a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Per l'anno accademico 2017 -  2018  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  militare,   navale   e
aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri: 
      a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione  di  allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica; 
      d)  Carabinieri:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
allievi al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia  militare  per  la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Taluni dei posti a concorso saranno  riservati,  nella  misura
indicata nelle Appendici al bando: 
      a) agli allievi delle Scuole militari; 
      b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  e  delle  Forze  di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il  titolo  che
consente  di  beneficiare  di  tale  riserva  di  posti  deve  essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso; 
      c) per il solo concorso di cui al precedente comma  1,  lettera
a), al personale in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in
servizio  permanente,  Allievo  Sergente,  Volontario   in   servizio
permanente, Volontario in ferma prefissata quadriennale e  Volontario
in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici  mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione; 
      d) per il solo concorso di cui al precedente comma  1,  lettera
d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza  del  termine
di  presentazione  delle  domande,  dell'attestato   di   bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
    La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali  si  sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 
    I  posti   riservati   agli   allievi   delle   Scuole   militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle  Appendici  al  bando,
saranno devoluti all'altra. 
    I predetti posti riservati agli  allievi  delle  Scuole  militari
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      concorrenti  idonei  che  sono   alle   armi   alla   data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  truppa  in
ferma  volontaria  o  rafferma  con  almeno  un  anno   di   servizio
effettivamente svolto; 
      altri concorrenti idonei. 
    I posti riservati ad altre categorie di  candidati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  allievi  alla  frequenza  dei  corsi  con  riserva  di
accertamento,  anche   successiva   all'ammissione,   dei   requisiti
prescritti  e  subordinatamente   all'autorizzazione   a   effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 
    I  predetti  vincitori  non  potranno  far   valere   gli   esami
universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia  ai
fini del conseguimento della laurea prevista  al  termine  del  ciclo
formativo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli  interessati,  nel  sito  www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on - line del Ministero della difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui  sara'  dato  avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto
- organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. Fermo restando quanto  previsto  al  precedente  comma  4,  il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di  soddisfare  eventuali  sopravvenute
esigenze della Forza armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive  Armi  o  Corpi,  fino  alla  data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  ciascun   concorso.
Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il   predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora  il
numero dei posti a concorso venga modificato  secondo  le  previsioni
del  presente  comma  e  del  precedente  comma  4,  sara'   altresi'
modificato il numero dei posti  riservati  ai  sensi  del  precedente
comma 2. 
    7. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi  on
- line del Ministero della  difesa  di  cui  al  successivo  art.  3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.