IL DIRETTORE GENERALE Visto il vigente Statuto dell'Universita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e successive modifiche, contenente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto l'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che ha modificato la disciplina in materia di accesso degli stranieri ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 40, di attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, n. 38524, «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»; Vista la Circolare del dipartimento della funzione pubblica n. 12/2010 n materia di «Procedure concorsuali ed informatizzazione». Modalita' di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti interpretativi sull'utilizzo della PEC; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, «Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il C.C.N.L. comparto universita', sottoscritto il 16 ottobre 2008, che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARAN e le OO.SS. di comparto; Visto l'art. 1, comma 4 del C.C.N.L. comparto universita' del 12 marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del C.C.N.L. comparto universita' del 16 ottobre 2008; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125; Vista legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016) e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che consente alle amministrazioni di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678 e 1014 che prevedono una riserva obbligatoria dei posti messi a concorso a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; Visto il D.D.G. n 31 del 17 giugno 2015 con il quale e' stato emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo dell'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope»; Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico in data 13 ottobre 2016, con le quali e' stato autorizzata la copertura di sei posti di categoria C, posizione economica C1, Area Amministrativa (di cui tre riservati al personale in servizio presso l'Universita' Parthenope) da adibire alla contabilita' economico-patrimoniale e finanziaria nonche' per il supporto alle attivita' di rendicontazione delle strutture centrali e/o periferiche dell'Ateneo. Considerato che non sono disponibili graduatorie per il profilo professionale ricercato; Espletate con esito negativo, le procedure di mobilita' intercompartimentale previste dall'art. 34-bis del decreto legislativo 165/2001 e le procedure di mobilita' compartimentale e intercompartimentale ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dell'art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto Universita' sottoscritto il 16 ottobre 2008; Ravvisata la necessita' di procedere all'emanazione del bando di concorso per sei posti di Categoria C, posizione economica C1, area Amministrativa, di cui tre posti riservati al personale in servizio presso l'Universita' degli studi di Napoli «Parthenope» inquadrato nella categoria B con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e un posto riservato ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a favore dei militari delle Forze armate . Decreta: Art. 1 Indizione E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a sei posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa (di cui tre riservati al personale in servizio presso l'Universita' Parthenope) da adibire alla contabilita' economico-patrimoniale e finanziaria nonche' per il supporto alle attivita' di rendicontazione delle strutture centrali e/o periferiche dell'Ateneo. Ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 66/2010, un posto e' riservato a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme e degli ufficiali di complemento in ferma biennale. Pertanto si precisa che nel caso in cui vi sia tra gli idonei un candidato appartenente alle predette categorie di militari, un posto in concorso sara' prioritariamente a lui riservato. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o di non procedere all'assunzione del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le Universita'.