IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e  il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n.  121  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche, recante  l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia  di  obiezione   di
coscienza; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, recante
il  regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003, n.  393,  recante  il  regolamento  concernente  modalita'  per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  che  recita
«Per particolari discipline sportive indicate dal bando di  concorso,
i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento  degli  atleti
dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco sono  fissati,  rispettivamente,  in  diciassette  e
trentacinque anni»; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207 che recita  «Le  disposizioni
recate  dal  presente  regolamento  non  trovano  applicazione   alle
procedure di reclutamento e per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
militare per le Forze armate, delle Forze di  Polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; 
    Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.
78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125,  che  prevede  che  «Le
residue facolta' assunzionali  relative  agli  anni  2016  e  2017...
possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente,  al
1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle...
del personale dei gruppi sportivi ...»; 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso del 2016; 
    Ritenuta la necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico,  per
titoli, per l'assunzione di quarantacinque  atleti  da  assegnare  ai
gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»,  da  inquadrare  nel
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di quarantacinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia  di
Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ad  atleti  riconosciuti
di interesse  nazionale  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive  nazionali,  in  possesso  di
almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 8 del presente bando
e dei requisiti previsti per  l'accesso  al  ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato. 
    I posti messi a concorso nella qualifica  iniziale  del  predetto
ruolo sono ripartiti nel modo seguente: 
    un'atleta, di sesso femminile o maschile, disciplina equitazione,
specialita'  completo;  Cod.   EQ01   (Federazione   Italiana   Sport
Equestri); 
    un atleta, di sesso maschile,  disciplina  arrampicata  sportiva,
specialita' difficolta'; Cod. AR01 (Federazione Arrampicata  Sportiva
Italiana); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio  velocita',
specialita' pista lunga; Cod. PV01 (Federazione  Italiana  Sport  del
Ghiaccio); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina combinata nordica;  Cod.
CN01 (Federazione Italiana Sport Invernali); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialita'
super G e discesa  libera;  Cod.  SA01  (Federazione  Italiana  Sport
Invernali); 
    due atleti, di sesso maschile, disciplina sci di fondo; Cod. SA02
(Federazione Italiana Sport Invernali); 
    un'atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  nuoto  di   fondo,
specialita' distanze 5 Km e 10 Km; Cod.  NF01  (Federazione  Italiana
Nuoto); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  nuoto  di   fondo,
specialita' distanza 10 Km; Cod. NF02 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un'atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' 100 metri ad ostacoli; Cod. AL01 (Federazione Italiana di
Atletica Leggera); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita'  mezza  maratona;  Cod.  AL02  (Federazione  Italiana  di
Atletica Leggera); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' 400 metri e 400 metri ad ostacoli; Cod. AL03 (Federazione
Italiana di Atletica Leggera); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
sinistro n. 1; Cod. RU01(Federazione Italiana Rugby); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a  15,  ruolo  II°
linea n. 4 o 5; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo  terza
centro n. 8; Cod. RU03 (Federazione Italiana Rugby); 
    due atleti, di sesso  maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti centro n. 12 o 13; Cod. RU04 (Federazione Italiana Rugby); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
destro n. 3; Cod. RU05 (Federazione Italiana Rugby); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio,  categoria
pesi leggeri, specialita' singolo; Cod.  CA01  (Federazione  Italiana
Canottaggio); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina  canottaggio,  categoria
senior, specialita' olimpica "quattro senza"; Cod. CA02  (Federazione
Italiana Canottaggio); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa  kayak,  categoria
senior, specialita' canoa canadese; Cod. CK01  (Federazione  Italiana
Canoa e Kayak); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina canoa kayak,  categoria
senior, specialita'  K1  1000  e  K1  5000;  Cod.  CK02  (Federazione
Italiana Canoa e Kayak); 
    un'atleta, di sesso  femminile,  disciplina  ciclismo  su  pista,
specialita' omnium; Cod. CP01 (Federazione Ciclistica Italiana); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina ciclocross;  Cod.  CC01
(Federazione Ciclistica Italiana); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria  Kg  55;
Cod. JU01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali); 
    un atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  karate,  specialita'
kumite, categoria - 75 Kg; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali); 
    un'atleta, di sesso  femminile,  disciplina  karate,  specialita'
kata'; Cod. KA02 (Federazione  Italiana  Judo  Lotta  Karate  e  Arti
Marziali); 
    un'atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  lotta,  specialita'
lotta femminile; categoria kg 59;  Cod.  LO01  (Federazione  Italiana
Judo Lotta Karate e Arti Marziali); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina lotta, specialita' lotta
stile libero; categoria kg 98; Cod. LO02 (Federazione  Italiana  Judo
Lotta Karate e Arti Marziali); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'  200
metri dorso; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina  nuoto,  specialita'  50
metri rana, 100 metri rana e 200 metri rana; Cod.  NU02  (Federazione
Italiana Nuoto); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'  100
metri rana e 200 metri rana; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'  200
metri misti; Cod. NU04 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina  nuoto  per  salvamento,
specialita' 200 metri superlife e 200 metri sottopassaggi; Cod.  NU05
(Federazione Italiana Nuoto); 
    un atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  tuffi,  specialita'
trampolino 1 metro; Cod. TU01 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un'atleta, di sesso  femminile,  disciplina  pentathlon  moderno,
specialita' pentathlon; Cod. PT01  (Federazione  Italiana  Pentathlon
moderno); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   nuoto   pinnato,
specialita' fondo 6000 metri; Cod. NP01 (Federazione  Italiana  Pesca
Sportiva Attivita' Subacquee e Nuoto Pinnato); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg
69; Cod. PE01 (Federazione Italiana Pesistica); 
    un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  scherma,  specialita'
spada; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialita'
fossa olimpica; Cod. TV01 (Federazione Italiana Tiro A Volo); 
    un'atleta,  di  sesso  femminile,   disciplina   tiro   a   volo,
specialita' fossa olimpica; Cod. TV02 (Federazione  Italiana  Tiro  A
Volo); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria  kg
51; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria  kg
57; Cod. PU02 (Federazione Pugilistica Italiana); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   tiro   a   segno,
specialita' carabina libera tre posizioni; Cod. TS01 (Unione Italiana
Tiro A Segno); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   tiro   a   segno,
specialita' carabina 10 metri; Cod.  TS02  (Unione  Italiana  Tiro  A
Segno). 
    2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per  una  o  piu'
delle   discipline/specialita'    tra    quelle    sopra    indicate,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere gli  stessi  ad
un'altra disciplina/specialita' tra  quelle  indicate  al  precedente
comma 1. 
    3. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  Pubblica
sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».