IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e, in particolare, l'art.  4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 16  settembre  2003,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'inidoneita'»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di  processo  civile»,  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033,  1494,  1495,  1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visti gli articoli 583, 586 e  587  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  concernenti  l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Viste le «Linee guida per  l'implementazione  del  nuovo  sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota  militare  -
edizione  giugno  2013  (Integrated  Pilot  Training  System  2020)»,
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti  pari  a  2  (due)
unita' in favore dei candidati appartenenti a una delle categorie  di
cui  all'art.  2151,  comma  1,  lettera  a),  del   citato   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Ritenuto di non dover riservare posti ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, non sussistendo le  condizioni  di
cui all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574; 
    Considerata  l'opportunita'   di   prevedere   che   alle   prove
concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un  numero
di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata
e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2017/2018  un  pubblico
concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  8  allievi
ufficiali del  «ruolo  aeronavale»,  al  primo  anno  del  16°  corso
aeronavale dell'Accademia della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) specializzazione «pilota militare» - n. 4 posti; 
      b) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»  -
n. 4 posti. 
    3. Uno dei quattro  posti  disponibili  per  la  specializzazione
«pilota  militare»  e  uno  dei  quattro  posti  disponibili  per  la
specializzazione  «comandante  di  stazione  e  unita'  navale»  sono
riservati,  subordinatamente  al  possesso  degli   altri   requisiti
prescritti dall'art. 2, al coniuge, ai figli  superstiti,  ovvero  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   qualora   unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    4. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
una sola delle predette specializzazioni. 
    5. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare (test logico-matematici e culturali); 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prove di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) valutazione dei titoli; 
      g) quattro prove orali; 
      h) prova facoltativa di una lingua straniera; 
      i) prova facoltativa di informatica; 
      l)  visita  medica  di  controllo  per  i  concorrenti  per  la
specializzazione «pilota militare»; 
      m) accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i  concorrenti
per la specializzazione «pilota militare»; 
      n) visita medica di incorporamento. 
    6. Il corso di Accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
    7. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi  al  corso
di Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 
    8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di  sospendere  o  rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito, il  numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.