IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 523; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati contabili e di autorizzazione della relativa spesa; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 giugno 2014, con il quale la Corte dei conti e' stata autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unita' di referendario; Vista la nota del Segretario generale della Corte dei conti, prot. n. 1331 del 28 ottobre 2014, di richiesta al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze di autorizzazione ad elevare il numero di unita' reclutabili fino a 35 sulla base delle risorse assunzionali derivanti dalle effettive cessazioni dal servizio dell'anno 2014; Visto il decreto presidenziale n. 50 del 16 dicembre 2014, con il quale e' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 18 referendari della Corte dei conti, con riserva di elevare sino a 35 le unita' reclutabili in presenza di successivo decreto autorizzativo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 3 febbraio 2016 con il quale la Corte dei conti e' stata autorizzata ad elevare il numero delle unita' reclutabili sino a 35; Tenuto conto che sono risultati ammessi alla prova orale del concorso sopra citato soltanto undici candidati, e che, allo stato, risultano, pertanto, sicuramente ancora utilizzabili le residue ventiquattro unita' gia' autorizzate con il sopra ricordato decreto del Presidente del Consiglio del 3 febbraio 2016; Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale; Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni assunte nelle adunanze del 24 - 25 gennaio e 7 - 8 febbraio 2017; Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a ventiquattro posti di referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82). 2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare sino a trentatre il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more della conclusione della procedura concorsuale, intervenga un nuovo decreto autorizzativo, relativo alla programmazione delle assunzioni per l'anno 2016. Nell'eventualita' in cui ricorrano le condizioni del precedente periodo, i posti riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63, LM 77, LM 82) saranno pari a sette unita'. 3. I posti riservati di cui ai commi 1 e 2, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle sezioni e alle procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.