IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art.
1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati  contabili
e di autorizzazione della relativa spesa; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla
legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 20 giugno 2014, con  il  quale  la  Corte  dei  conti  e'  stata
autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 18 unita'
di referendario; 
    Vista la nota del Segretario  generale  della  Corte  dei  conti,
prot. n. 1331 del 28 ottobre 2014, di richiesta al Dipartimento della
funzione  pubblica  e  al  Ministero  dell'economia  e   finanze   di
autorizzazione ad elevare il numero di unita' reclutabili fino  a  35
sulla base  delle  risorse  assunzionali  derivanti  dalle  effettive
cessazioni dal servizio dell'anno 2014; 
    Visto il decreto presidenziale n. 50 del 16 dicembre 2014, con il
quale e' stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 18 referendari della Corte dei conti, con  riserva
di elevare sino a 35 le unita' reclutabili in presenza di  successivo
decreto autorizzativo; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 3 febbraio 2016
con il quale la Corte dei conti e' stata autorizzata  ad  elevare  il
numero delle unita' reclutabili sino a 35; 
    Tenuto conto che sono risultati  ammessi  alla  prova  orale  del
concorso sopra citato soltanto undici candidati, e che,  allo  stato,
risultano,  pertanto,  sicuramente  ancora  utilizzabili  le  residue
ventiquattro unita' gia' autorizzate con il sopra  ricordato  decreto
del Presidente del Consiglio del 3 febbraio 2016; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nelle adunanze del 24 - 25  gennaio  e  7  -  8
febbraio 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed  esami,  a  ventiquattro
posti  di  referendario,  di  cui  cinque  riservati   ai   candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in  possesso,  oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza,  anche  del  diploma  di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di  studio  equipollente  ed  equiparato  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM  63,
LM 77, LM 82). 
    2. L'amministrazione si riserva la facolta' di aumentare  sino  a
trentatre il numero dei posti messi a concorso ove, nelle more  della
conclusione della procedura concorsuale, intervenga un nuovo  decreto
autorizzativo, relativo  alla  programmazione  delle  assunzioni  per
l'anno 2016. Nell'eventualita' in cui  ricorrano  le  condizioni  del
precedente periodo, i posti riservati ai candidati appartenenti  alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma  di
laurea in giurisprudenza, anche del  diploma  di  laurea  in  scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro  titolo  di
studio   equipollente   ed   equiparato   ai   sensi   del    decreto
interministeriale 9 luglio 2009 (LM 16, LM 52, LM 56, LM 63,  LM  77,
LM 82) saranno pari a sette unita'. 
    3. I posti  riservati  di  cui  ai  commi  1  e  2,  qualora  non
utilizzati, sono conferiti agli idonei. 
    4. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
sezioni  e  alle  procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in  Roma  e  devono  permanere,  per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.