IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione generale per il personale militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2» e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo cui le disposizioni recate da detto regolamento non trovano applicazione - fra l'altro - alle procedure di reclutamento del personale militare delle Forze armate da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o istruttori; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2017; Visti il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0039247 del 27 febbraio 2017 e la e-mail del 20 marzo 2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per titoli, per il reclutamento di trentasei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) dell'Esercito, in qualita' di atleta, per il 2017; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'art. 28, che prevede la possibilita' di fissare, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti - minimo e massimo - di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare e il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - relativo alla sua conferma nell'incarico; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto, per il 2017, un concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito di 36 VFP 4, in qualita' di atleta, di cui: a) ventiquattro posti nella prima immissione, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate: 1) atletica leggera: un atleta di sesso femminile nella specialita' 60m/100m ostacoli; un atleta di sesso femminile nella specialita' 800m/1500m; due atlete di sesso femminile nella specialita' 5000m/cross; 2) nuoto: un atleta di sesso femminile nella specialita' 50m/100m stile libero; un atleta di sesso maschile nella specialita' 50m/100m stile libero; un atleta di sesso femminile nella specialita' 200m/400m misti; un atleta di sesso femminile nella specialita' 100m/200m rana; 3) karate: un atleta di sesso maschile nella categoria 60 kg; due atlete di sesso femminile nella specialita' kata; 4) judo: un atleta di sesso femminile nella categoria 78 kg; un atleta di sesso maschile nella categoria 81 kg; un atleta di sesso maschile nella categoria 90 kg; 5) lotta: un atleta di sesso maschile nella categoria 85 kg; 6) ginnastica: un atleta di sesso femminile nella specialita' ginnastica artistica; 7) pugilato: un atleta di sesso maschile nella categoria 49 kg; un atleta di sesso maschile nella categoria 64 kg; 8) sollevamento pesi: un atleta di sesso maschile nella categoria 56 kg; un atleta di sesso maschile nella categoria 77 kg; 9) scherma: un atleta di sesso maschile nella specialita' spada; 10) pentathlon militare: un atleta di sesso maschile; 11) sport equestri: un atleta di sesso maschile nella specialita' salto ostacoli; un atleta di sesso maschile nella specialita' concorso completo; b) dodici posti nella seconda immissione, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito indicate: 1) sci alpino: due atlete di sesso femminile; due atleti di sesso maschile; 2) sci di fondo: un atleta di sesso femminile; due atleti di sesso maschile; 3) biathlon: due atleti di sesso maschile; 4) snowboard: un atleta di sesso maschile nella specialita' boarder cross; 5) sci alpinismo: un atleta di sesso femminile; 6) pattinaggio velocita': un atleta di sesso maschile nella specialita' short track. 2. In caso di mancata copertura dei posti per una o piu' delle specialita' indicate, l'Amministrazione della difesa si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra quelle di cui al precedente comma 1. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it , area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.