IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che demanda, tra l'altro, al direttore generale, nell'ambito della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'universita', il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente; Visto l'art. 1, comma 4 del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto universita' del 12 marzo 2009, biennio economico 2008/2009, ai sensi del quale, per quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le norme del Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto universita' del 16 ottobre 2008; Visto, pertanto, il Contratto collettivo nazionale del lavoro comparto universita', sottoscritto il 16 ottobre 2008 che riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARAN e le OO.SS. di comparto; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle universita'; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, e comma 2-bis introdotto dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente recita «[...] la persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi pubblici; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera d), punto 3); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 97 dell'8 giugno 2016, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visti i regolamenti di ateneo relativi all'attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'universita' ed al trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati rispettivamente con decreto rettorale n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con decreto rettorale n. 1163 del 22 marzo 2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto rettorale n. 918 dell'1° aprile 2014 con il quale e' stato emanato il regolamento di ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014; Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012; Visto il piano triennale per la prevenzione della corruzione vigente nell'Ateneo; Viste le delibere n. 57 del 4 aprile 2016 e n. 20 del 5 aprile 2016, rispettivamente del consiglio di amministrazione e del senato accademico; Visto il decreto del direttore generale n. 1214 del 20 dicembre 2016 con il quale questa amministrazione, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del sopracitato regolamento di ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, per le motivazioni ivi esplicitate, ha autorizzato l'iter amministrativo finalizzato, tra l'altro, all'assunzione - mediante l'utilizzo dei punti organico relativi al residuo programmazione delle assunzioni di personale tecnico-amministrativo per l'anno 2016 e previo esperimento della procedura di mobilita' di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della subordinata procedura di mobilita' intercompartimentale ed interuniversitaria - di tre unita' di categoria C, area amministrativa, per le esigenze delle strutture dell'universita'; Considerato che: 1) il 18 febbraio 2017 sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilita' di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni - effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 118577 del 20 dicembre 2016; 2) la procedura di mobilita' intercompartimentale ed interuniversitaria - effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale, prot. n. 119511 del 22 dicembre 2016 - finalizzata al reclutamento, tra l'altro, delle un 1 posto, giusto decreto del direttore generale n. 345 del 10 aprile 2017; Accertato, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 3 del sopracitato regolamento di Ateneo per l'accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna graduatoria efficace di concorso pubblico di questa Universita' corrispondente al profilo da reclutare con il presente bando; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'emanazione del presente bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di due posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle strutture dell'universita'; Visto altresi', l'art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate; Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all'art. 9 della legge n. 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, non risulta alcuna scopertura a favore dei soggetti di cui alla citata legge n. 68/1999; Considerato che per le categorie riservatarie di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, occorre riservare un posto ai sensi del gia' citato art. 1014, comma 1, lettera a) e comma 4, tenuto conto dei concorsi pubblici gia' banditi dall'ateneo; Decreta: Art. 1 Indizione E' indetto il concorso pubblico, per esami, a dueposti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle strutture dell'Universita' (cod. rif. 1703) di cui un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, in possesso dei requisiti generali e del requisito specifico riportati nei successivi articoli 2 e 3. Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena l'inapplicabilita' del beneficio. Il posto riservato che non dovesse essere coperto per mancanza di aventi titolo sara' assegnato ad altro concorrente non riservatario utilmente collocato in graduatoria.