IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni», e, in particolare, i titoli II e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni», e in particolare i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390,
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016); 
    Vista le legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2016  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0245512 del 14  dicembre
2016 con la quale il I Reparto  Affari  giuridici  ed  economici  del
personale dello Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire  un
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di  quaranta  allievi
al 9° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.)  per  il
conseguimento della nomina a Tenente in ferma prefissata,  ausiliario
del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri,   del   Corpo   di
commissariato e del Corpo sanitario dell'Esercito; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 0108973 del 19  luglio  2017
con la quale il I Reparto personale dello Stato Maggiore della Difesa
autorizzava  tra  gli  altri,  lo  Sato  Maggiore  dell'Esercito   al
reclutamento  di  tre  unita'  in   aggiunta   alle   quaranta   gia'
autorizzate; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014, registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014,  al
foglio n. 2512, concernente la sua nomina a Direttore generale per il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016, registrato presso la Corte  dei  conti  il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028, relativo alla sua conferma nell'incarico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione
di quarantatre  allievi  al  9°  corso  Allievi  ufficiali  in  ferma
prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina
a Tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli ingegneri, del Corpo di commissariato  e  del  Corpo  sanitario
cosi' ripartiti: 
      per il Corpo degli ingegneri: venti posti di cui: 
        a)  un  posto  per  laureati  in  Ingegneria  aerospaziale  e
astronautica (LM 20); 
        b)  un  posto  per  laureati  in  Scienza  e  ingegneria  dei
materiali (LM 53); 
        c)  quattro  posti   per   laureati   in   Ingegneria   delle
telecomunicazioni (LM 27); 
        d) quattro posti per laureati in Ingegneria  elettronica  (LM
29); 
        e) sei posti per laureati in Ingegneria informatica (LM 32); 
        f) tre posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente  e  il
territorio (LM 35), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        g) un posto per laureati in Scienze chimiche (LM 54); 
        h) un posto per laureati in Fisica (LM 17); 
        i) un posto per laureati in Biologia (LM 6); 
        j) un posto per laureati in Ingegneria energetica e  nucleare
(LM 30); 
      per il Corpo di commissariato: dodici posti di cui: 
        k) quattro posti per laureati in Giurisprudenza (LGM/01); 
        l) quattro posti per laureati in  Scienze  dell'economia  (LM
56); 
        m) quattro posti per laureati in Scienze economico  aziendali
(LM 77); 
      per il Corpo sanitario: otto posti di cui: 
        n) sei posti per laureati in Medicina e  chirurgia  (LM  41),
con abilitazione all'esercizio della professione; 
        o) due posti per laureati in Medicina  veterinaria  (LM  42),
con abilitazione all'esercizio della professione. 
    2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente  comma  1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali in ferma prefissata. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito: www.difesa.it/concorsi 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  L'Amministrazione  della  difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito: www.difesa.it/concorsi