L'AVVOCATO GENERALE 
                             DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 3 del decreto legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni
ed   integrazioni,    concernente    modificazioni    all'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  ed  il  relativo  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,
n. 686 e successive integrazioni e modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, concernente  norme
di attuazione dello  Statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige in materia di  proporzione  negli  uffici  statali  siti  nella
Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due  lingue  nel  pubblico
impiego; 
    Vista la legge  3  aprile  1979,  n.  103,  concernente  modifica
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 3 gennaio  1991,  n.  3,  recante  misure  urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
conti; 
    Visto l'art.  1,  lettera  c,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  regolamento  recante
norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista  la  legge  24  febbraio  1997,  n.  27,   concernente   la
soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in  materia  di
esercizio  della  professione  forense,  ed  in  particolare   l'art.
5, comma 3; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di  snellimento
dell'attivita' amministrativa; 
    Visto l'art. 16, comma 3, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni
ed in particolare l'art. 35, comma  6,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'Amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante  norme
di attuazione dello  Statuto  speciale  della  Regione  Trentino-Alto
Adige sull'equipollenza degli attestati di  conoscenza  della  lingua
italiana e della lingua tedesca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2011
n. 161,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del  concorso
a procuratore dello Stato, ed in particolare l'art.  5  e  l'art.  8,
comma 2; 
    Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
il  quale  dispone,  per  la  partecipazione  ai  concorsi   per   il
reclutamento  di   personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa; 
    Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, conv. in legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  con  il  quale  la
disposizione di cui all'art. 4, comma 45,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per  il  reclutamento  del
personale di magistratura; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 10 ottobre 2017, registrato dalla Corte  dei  conti  in  data  3
novembre  2017,  registro  n.  1,  foglio  n.  2118,  con  il   quale
l'Avvocatura, tra l'altro, e' stata autorizzata a bandire il concorso
per il reclutamento di n. 9 Avvocati dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a  nove  posti
di Avvocato dello Stato. 
    Uno di tali posti e' riservato  ai  concorrenti  in  possesso  di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o  di  titolo
equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4,  3º  comma,  n.  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  come
modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;