IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto interministeriale 30 giugno 2015, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il triennio 2017-2019 dello Stato (Legge di stabilita' 2017)»; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 0108973 del 19 luglio 2017 dello Stato maggiore della difesa, concernente l'entita' dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2017; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2017 0186035 del 27 settembre 2017, con la quale il I Reparto Affari giuridici ed economici del personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per l'anno 2017 tre concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di 24 (ventiquattro) Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, di cui 16 (sedici) del Corpo degli Ingegneri, 3 (tre) del Corpo Sanitario e 5 (cinque) del Corpo di Commissariato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell'incarico, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito: a) concorso per la nomina di 16 (sedici) Tenenti nel ruolo normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti: 1) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria aerospaziale e astronautica (LM 20); 2) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM 35) con abilitazione all'esercizio della professione; 3) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM 27); 4) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria elettronica (LM 29); 5) n. 4 (quattro) posti per laureati in Ingegneria informatica (LM 32) ovvero Informatica (LM 18) ovvero Sicurezza informatica (LM 66); 6) n. 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria civile (LM 23) ovvero in Architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4) con abilitazione all'esercizio della professione; 7) n. 1 (uno) posto per laureati in Scienze chimiche (LM 54); 8) n. 1 (uno) posto per laureati in Fisica (LM 17); 9) n. 1 (uno) posto per laureati in Biologia (LM 6); 10) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria biomedica (LM 21); b) concorso per la nomina di 3 (tre) Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti: 1) n. 1 (uno) posto per laureati in Medicina e chirurgia (LM 41) con abilitazione all'esercizio della professione; 2) n. 2 (due) posti per laureati in Medicina veterinaria (LM 42) con abilitazione all'esercizio della professione; c) concorso per la nomina di 5 (cinque) Tenenti nel ruolo normale del Corpo di Commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti: 1) n. 3 (tre) posti per laureati in Scienza dell'economia (LM 56) ovvero Scienze economico aziendali (LM 77); 2) n. 2 (due) posti per laureati in Giurisprudenza (LMG/01). 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi. 3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali in servizio permanente del ruolo normale. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it - area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione medesima eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. L'Amministrazione della Difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 6, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it - area siti di interesse, link Concorsi e Scuole militari.