IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   e
integrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto interministeriale 30 giugno  2015,  concernente,
tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per  il
reclutamento degli Ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il  triennio
2017-2019 dello Stato (Legge di stabilita' 2017)»; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2017 0108973 del 19  luglio  2017
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente   l'entita'   dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2017; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2017 0186035 del 27 settembre
2017, con la quale il I Reparto Affari  giuridici  ed  economici  del
personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2017 tre concorsi, per titoli ed esami, per la  nomina  di  24
(ventiquattro) Ufficiali in servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Esercito, di cui 16 (sedici) del Corpo degli Ingegneri, 3  (tre)
del Corpo Sanitario e 5 (cinque) del Corpo di Commissariato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
della graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre  2014,  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore  generale  per
il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica  in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato  alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi  alla
sua conferma nell'incarico, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina  di  Tenenti  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Esercito: 
        a) concorso per la nomina di 16 (sedici)  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria aerospaziale e
astronautica (LM 20); 
        2) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente
e  il  territorio  (LM  35)  con  abilitazione  all'esercizio   della
professione; 
        3)  n.  1  (uno)  posto  per  laureati  in  Ingegneria  delle
telecomunicazioni (LM 27); 
        4) n. 1 (uno) posto per laureati  in  Ingegneria  elettronica
(LM 29); 
        5)  n.  4  (quattro)  posti  per   laureati   in   Ingegneria
informatica (LM 32)  ovvero  Informatica  (LM  18)  ovvero  Sicurezza
informatica (LM 66); 
        6) n. 3 (tre) posti per laureati in Ingegneria civile (LM 23)
ovvero in Architettura e ingegneria  edile-architettura  (LM  4)  con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        7) n. 1 (uno) posto per laureati in Scienze chimiche (LM 54); 
        8) n. 1 (uno) posto per laureati in Fisica (LM 17); 
        9) n. 1 (uno) posto per laureati in Biologia (LM 6); 
        10) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria biomedica (LM
21); 
      b) concorso per la nomina di 3 (tre) Tenenti nel ruolo  normale
del Corpo Sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) n. 1 (uno) posto per laureati in Medicina e chirurgia  (LM
41) con abilitazione all'esercizio della professione; 
        2) n. 2 (due) posti per laureati in Medicina veterinaria  (LM
42) con abilitazione all'esercizio della professione; 
      c) concorso per la nomina  di  5  (cinque)  Tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo di Commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) n. 3 (tre) posti per laureati in Scienza dell'economia (LM
56) ovvero Scienze economico aziendali (LM 77); 
        2) n. 2 (due) posti per laureati in Giurisprudenza (LMG/01). 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente  comma  1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli  Ufficiali  in  servizio  permanente  del
ruolo normale. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o  l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario,  l'Amministrazione  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli  effetti  per  tutti  gli  interessati,  nonche'  nel  sito
www.difesa.it - area  siti  di  interesse,  link  Concorsi  e  Scuole
militari. 
    5.  Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  medesima  eserciti  la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati  circa  eventuali
spese dagli stessi sostenute per  la  partecipazione  alle  selezioni
concorsuali. 
    6.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al  successivo
art. 6, che avra' valore di notifica a tutti gli  effetti  per  tutti
gli interessati, nonche'  nel  sito  www.difesa.it  -  area  siti  di
interesse, link Concorsi e Scuole militari.