IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2018; Visti il foglio n. M_D E0012000 REG2017 0185062 del 26 settembre 2017 dello Stato Maggiore dell'Esercito, contenenti gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di reclutamento, per il 2018, di 8.000 VFP 1 nell'Esercito; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e 31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell'incarico; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2018 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di 8.000 VFP 1, ripartiti nei seguenti quattro blocchi di incorporamento: a) 1° blocco, con prevista incorporazione nel mese di maggio 2018, 2.000 posti, di cui: 1960 per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 10 per la posizione organica di «elettricista» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 10 per posizione organica di «idraulico» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 10 per posizione organica di «muratore» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per posizione organica di «maniscalco» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 5 per posizione organica di «meccanico di automezzi» (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 5 gennaio 2018 al 24 gennaio 2018, per i nati dal 24 gennaio 1993 al 24 gennaio 2000, estremi compresi; b) 2° blocco, con prevista incorporazione nel mese di settembre 2018, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sara' assegnato dalla Forza armata. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 26 febbraio 2018 al 27 marzo 2018, per i nati dal 27 marzo 1993 al 27 marzo 2000 estremi compresi; c) 3° blocco, con prevista incorporazione nel mese di novembre 2018, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sara' assegnato dalla Forza armata. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 12 aprile 2018 all'11 maggio 2018, per i nati dall'11 maggio 1993 all'11 maggio 2000, estremi compresi; d) 4° blocco, con prevista incorporazione nel mese di febbraio 2019, 2.000 posti per incarico/specializzazione che sara' assegnato dalla Forza armata. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 7 giugno 2018 al 6 luglio 2018, per i nati dal 6 luglio 1993 al 6 luglio 2000, estremi compresi. 2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole Militari; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell'Opera nazionale figli degli aviatori; assistiti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. 3. Le domande devono essere presentate, entro i termini previsti, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 4. E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per piu' blocchi, e nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno di essi. 5. Per il 1° blocco, e' possibile chiedere di partecipare sia per i posti previsti per le posizioni organiche di «elettricista», «idraulico», «muratore», «maniscalco» e «meccanico di automezzi» sia per i posti per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata. 6. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 7. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.