IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 della citata legge ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili nonche' il relativo regolamento di esecuzione n. 333 del 10 ottobre 2000; Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini; Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini e' stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016); Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'art. 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica dell'Agenzia, nel numero di 630 unita', «al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee»; Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, a mente del quale «nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; Rilevato l'interesse prioritario dell'Amministrazione di continuare ad avvalersi di personale non di ruolo che ha acquisito nel tempo competenza ed esperienza professionale specifica; Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, come determinata dall'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n. 36, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la rimodulazione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e del 27 luglio 2017, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia e finanze, hanno espresso parere favorevole alla succitata rimodulazione della Programmazione triennale; Tenuto conto dell'esito delle procedure di assunzione tramite scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto Ministeri; Vista la determina n. HR/1432/2012 del 4 aprile 2012 con la quale sono stati adottati i profili professionali dell'Agenzia italiana del farmaco; Ritenuto, pertanto, necessario bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario linguistico - area III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell'Agenzia italiana del farmaco; Determina: Art. 1 Posti a concorso e relative riserve 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di funzionario linguistico - Area III - posizione economica F1 - nel ruolo del personale dell'Agenzia italiana del farmaco. 2. In materia di riserva di posti si applicano le seguenti disposizioni: a) ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il 50% dei posti e' riservato al personale non di ruolo che alla data di pubblicazione del bando di concorso presti servizio presso l'Agenzia italiana del farmaco da almeno sei mesi e a qualunque titolo, ivi compresi i titolari di contratto di somministrazione di lavoro; b) ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i lavoratori disabili, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2, della medesima legge, hanno diritto alla riserva nei limiti della complessiva quota d'obbligo; c) ai sensi degli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo alla riserva ai sensi delle disposizioni di cui ai punti a) e b), il 30% dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. 3. I titoli di riserva di cui al comma 2, lettera b) e c) del presente articolo, devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione. 4. In applicazione dell'art. 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato, la riserva non puo' comunque superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 5. Ai sensi del comma 2 del succitato art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. 6. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservatari risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.