IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    Visto il decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.  217  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.  139  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge  29  luglio  2003,  n.  229»  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008,  n.  78
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 aprile 2012, n. 80,
regolamento  recante  «Modalita'  di  accesso   attraverso   concorso
pubblico alla qualifica iniziale del ruolo dei  direttivi  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi  dell'art.  41  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto l'art. 1, commi 2  lettera  c),  3  e  4  del  decreto  del
Ministro  dell'interno  8  ottobre  2012,  n.  197   concernente   il
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 concernente il «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei  pubblici  impieghi»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito
nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di  semplificazione  per  la
partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n.  174  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante la «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,  lauree  specialistiche
(LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM)  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto l'art. 13 del decreto legislativo  5  aprile  2002,  n.  77
recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»; 
    Visto l'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2017, con il quale il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -
e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per
il reclutamento di venti unita' nella qualifica di vice direttore del
ruolo dei direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    Considerato che l'imprevedibilita' del numero  delle  istanze  di
partecipazione al  concorso  rende  necessario  stabilire  il  diario
dell'eventuale prova preselettiva  e  delle  prove  d'esame  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami», nonche' sul sito del  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile
http://www.vigilfuoco.it 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, a venti  posti  nella
qualifica di  vice  direttore  del  ruolo  dei  direttivi  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Ai candidati appartenenti alle sottoelencate  categorie,  purche'
in possesso degli altri requisiti previsti dal presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
    a)  il  venti  per  cento  dei  posti  al  personale  dei   ruoli
tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che,  alla
data di scadenza del termine utile stabilito nel presente  bando  per
la presentazione della domanda di partecipazione, abbia prestato  tre
anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori e dei  sostituti
direttori antincendi, oltre al periodo  di  frequenza  del  corso  di
formazione  di  cui  agli  articoli  23  e  25  del  citato   decreto
legislativo n. 217/2005, o abbia maturato un'anzianita'  di  servizio
di almeno sette anni se appartenente ad  una  qualifica  inferiore  a
ispettore  antincendi.  E'  ammesso  a  fruire  di  tale  riserva  il
personale che, nel  triennio  precedente  la  data  di  scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione, non abbia riportato una  sanzione  disciplinare  piu'
grave della sanzione pecuniaria; 
    b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio; 
    c) il dieci per cento dei posti a coloro che abbiano  svolto  per
almeno dodici mesi, alla data di scadenza del termine utile stabilito
per la presentazione della domanda  di  partecipazione,  il  servizio
civile nelle attivita' istituzionali del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco; 
    d) il due per cento dei posti agli ufficiali delle  Forze  armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine  utile  stabilito  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione, la ferma biennale. 
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli  altri  candidati
idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.