IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  «Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137,  «Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014,  di  attuazione
del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e  la  semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.  183»,  che  prevede
l'istituzione, ai sensi  dell'art.  8,  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, di  una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del
lavoro; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 23 febbraio 2016, recante:  «Disposizioni  per  l'organizzazione
delle risorse umane e strumentali per il  funzionamento  dell'Agenzia
Unica per le ispezioni del lavoro»; 
    Visto altresi' il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello  Statuto
dell'Ispettorato nazionale del lavoro»; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  in   sede   di
Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge n. 241 del 1990, per  il  giorno  21  dicembre  2017  per
l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3,
ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i  programmi
degli  esami  di  Stato  per   l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di consulente del lavoro, per l'anno 2018; 
    Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei  servizi  del  21
dicembre 2017 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato
nazionale  del  lavoro   al   fine   di   garantire   la   necessaria
collaborazione degli ispettorati territoriali individuati  come  sede
d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni  nonche'  gli
adempimenti conseguenti allo svolgimento degli esami, in ottemperanza
a quanto previsto nella convenzione del 28 agosto 2017 stipulata  tra
il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e  l'Ispettorato
nazionale del lavoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Sessione degli esami di abilitazione 
                           per l'anno 2018 
 
    1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio  1979,  n.  12  e'
indetta, per l'anno 2018,  la  sessione  degli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione all'esercizio  della  professione  di  consulente  del
lavoro.  Le  prove  d'esame  avranno  luogo  presso  gli  Ispettorati
interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e  Napoli,  presso
gli  Ispettorati  territoriali  di  Ancona,  Aosta,  Bari,   Bologna,
Cagliari, Campobasso, Firenze, Genova,  L'Aquila,  Perugia,  Potenza,
Reggio Calabria, Torino e Trieste nonche' presso la Regione Sicilia -
Dipartimento regionale del lavoro,  dell'impiego,  dell'orientamento,
dei servizi e delle attivita' formative - e le province  autonome  di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro e di  Trento  -  Servizio
lavoro. 
    2. Al fine di assicurare lo svolgimento  delle  prove  d'esame  a
livello territoriale, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali si avvale, anche ai sensi dell'art. 24, comma 2, del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  23  febbraio  2016,  degli
uffici dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite  le
commissioni esaminatrici. 
    3. I dirigenti degli uffici, di cui al comma 1,  provvedono,  con
successivi decreti, alla costituzione delle commissioni  esaminatrici
per l'anno 2018 ed assicurano, altresi', le  procedure  necessarie  a
garantire  lo  svolgimento  degli  esami  secondo   quanto   previsto
dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.