IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato  che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro,  previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo»; 
    Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198,  contenente
«Regolamento  dei  requisiti  di   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  che  recita
«Per particolari discipline sportive indicate dal bando di  concorso,
i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento  degli  atleti
dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco sono  fissati,  rispettivamente,  in  diciassette  e
trentacinque anni»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  l'art.  2,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  dicembre  2015,  n.  207  che  ha  previsto  che  «le
disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione
alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare o civile e del Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori ». 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso dell'anno 2017; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di n. 50 atleti  da  assegnare  ai  gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di 50 atleti da assegnare ai gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato  -
Fiamme  Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse  nazionale  dal  Comitato   olimpico   nazionale   italiano
(C.O.N.I.) o dalle  Federazioni  sportive  nazionali,  che  siano  in
possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti
ed assistenti della Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli
sportivi elencati all'art. 9 del presente bando. 
    3. I 50 posti messi a  concorso,  per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di
Stato, sono ripartiti come segue: 
      n. 1 atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  apnea  outdoor,
specialita' apnea outdoor in assetto  costante  con  monopinna;  cod.
AP01 (Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   arrampicata
sportiva; cod. AR01 (Federazione arrampicata sportiva italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita'  salto  in  alto;  cod.  AL01  (Federazione  italiana  di
atletica leggera); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' maratona; cod. AL02  (Federazione  italiana  di  atletica
leggera); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' 3000 siepi; cod. AL03 (Federazione italiana  di  atletica
leggera); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 400 ostacoli; cod. AL04 (Federazione italiana di atletica
leggera); 
      n. 1 atleta, di sesso  femminile,  disciplina  badminton;  cod.
BA01 (Federazione italiana badminton); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina biathlon; cod.  BT01
(Federazione italiana sport invernali); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   bob,   ruolo
«frenatore»; cod. BB01 (Federazione italiana sport invernali); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  canottaggio,
categoria  senior,  specialita'  «doppio»;  cod.  CA01   (Federazione
italiana canottaggio); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   canottaggio,
categoria senior, specialita' «otto»; cod. CA02 (Federazione italiana
canottaggio); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   canottaggio,
categoria senior, ruolo «timoniere», specialita'  «otto»;  cod.  CA03
(Federazione italiana canottaggio); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su strada,
specialita' cronometro individuale su strada; cod. CS01  (Federazione
ciclistica italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria  kg
48; cod. JU01 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria  kg
57; cod. JU02 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  karate,  categoria
-55 kg, kumite; cod. KA01 (Federazione  italiana  judo  lotta  karate
arti marziali); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  karate,  categoria
-68 kg, kumite; cod. KA02 (Federazione  italiana  judo  lotta  karate
arti marziali); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta,  specialita'
lotta femminile, categoria 72 kg;  cod.  LO01  (Federazione  italiana
judo lotta karate arti marziali); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta,  specialita'
lotta femminile, categoria 59 kg;  cod.  LO02  (Federazione  italiana
judo lotta karate arti marziali); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  motociclismo,
specialita' trial; cod. MT01 (Federazione motociclistica italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina  nuoto,  specialita'
100 mt dorso e 200 mt misti; cod. NU01 (Federazione italiana nuoto); 
      n. 1 atleta, di sesso  femminile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere, specialita' nuoto gran fondo 25  km  e  maratona;  cod.  NU02
(Federazione italiana nuoto); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina   nuoto   per
salvamento; specialita' 200 mt super lifesaver e  200  mt  nuoto  con
ostacoli; cod. NU03 (Federazione italiana nuoto); 
      n.   2   atleti,   di   sesso   femminile,   disciplina   nuoto
sincronizzato,  specialita'  solo  e  duo;  cod.  NU04   (Federazione
italiana nuoto); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  pallanuoto,  ruolo
centrovasca; cod. PN01 (Federazione italiana nuoto); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  pallanuoto,  ruolo
difensore; cod. PN02 (Federazione italiana nuoto); 
      n. 1 atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  pattinaggio  di
figura,  specialita'  pattinaggio  artistico  di  coppia;  cod.  PA01
(Federazione italiana sport del ghiaccio); 
      n. 1 atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio  di
figura,  specialita'  pattinaggio  artistico  di  coppia;  cod.  PA02
(Federazione italiana sport del ghiaccio); 
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno,
specialita'  pentathlon  moderno  con  prove  olimpiche;  cod.   PT01
(Federazione italiana pentathlon moderno); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pentathlon  moderno,
specialita'  pentathlon  moderno  con  prove  olimpiche;  cod.   PT02
(Federazione italiana pentathlon moderno); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato,  categoria
+ 91 kg; cod. PU01 (Federazione pugilistica italiana); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
pilone destro n. 3; cod. RU01 (Federazione italiana rugby); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
tallonatore n. 2; cod. RU02 (Federazione italiana rugby); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo II
linea n. 4 - 5; cod. RU03 (Federazione italiana rugby); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
terza linea n. 6 - 7; cod. RU04 (Federazione italiana rugby); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
mediano di mischia n. 9; cod. RU05 (Federazione italiana rugby); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
trequarti ala n. 11 o 14; cod. RU06 (Federazione italiana rugby); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
trequarti estremo n. 15; cod. RU07 (Federazione italiana rugby); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
fioretto; cod. SC01 (Federazione italiana scherma); 
      n.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   scherma,
specialita' spada; cod. SC02 (Federazione italiana scherma); 
      n.  2  atleti,  di  sesso  femminile,  disciplina  sci  alpino,
specialita' slalom e slalom gigante; cod. SA01 (Federazione  italiana
sport invernali); 
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  sci   alpino,
specialita' slalom e slalom gigante; cod. SA02 (Federazione  italiana
sport invernali); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria
- 54 kg; cod. TK01 (Federazione italiana taekwondo); 
      n. 1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  tiro  a  volo,
specialita' fossa olimpica; cod. TV01 (Federazione italiana  tiro  al
volo); 
      n. 1 atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  tiro  a  volo,
specialita' fossa olimpica; cod. TV02 (Federazione italiana  tiro  al
volo); 
      n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina  tiro  con  l'arco,
specialita' individuale; cod. TA01  (Federazione  Italiana  tiro  con
l'arco); 
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina  tuffi,  specialita'
tuffi grandi altezze; cod. TU01 (Federazione italiana nuoto). 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione potra' assegnarli ad  altra  disciplina/specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 3.