IL CAPO DIPARTIMENTO 
     DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69, «a far  data  dal  1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009  n.  150,   di
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»  e
in particolare l'art. 8 - comma 1 - che prevede, fra  l'altro,  «  le
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente  per  via
telematica (...)»; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»,  e  in  particolare
l'art.  23-quinquies,  comma  4,  ai  sensi  del  quale  le  facolta'
assunzionali del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
Agenzie fiscali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento,
tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello  non
dirigenziale munito di diploma di laurea; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni,
tra le quali, il decreto legislativo 25 maggio 2016,  n.  97  recante
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia   di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»  e
relativi decreti di attuazione, in particolare il decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina inmateria di  accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  recante  il  «Regolamento  recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, con il quale,  in  attuazione  dell'art.  23-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  sono  state,  fra
l'altro, rideterminate le dotazioni  organiche  del  personale  delle
aree del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
febbraio 2013, n. 67,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
17 luglio 2014 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2013, n. 67» e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3
settembre 2015, recante «Individuazione delle ragionerie territoriali
dello  Stato  e  definizione  dei  relativi  compiti»  e   successive
modificazioni, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  20  del  26
gennaio 2016; 
    Ritenuto che, anche in considerazione delle competenze  acquisite
dal Ministero dell'economia e delle finanze in forza della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196  e  relativi  decreti  di  attuazione,   del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 54, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  del  decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
successive modificazioni, del decreto legislativo 19 agosto 2016,  n.
175 e successive modificazioni, del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 90 e del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sussiste
l'esigenza di acquisire nuove unita' di  personale  da  adibire  allo
svolgimento delle proprie  funzioni  istituzionali,  e  che  pertanto
occorre bandire un concorso, per esami, per  il  reclutamento  di  un
contingente di personale munito di specifiche professionalita'; 
    Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in materia di mobilita'; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione  della
pubblica amministrazione del 4 agosto 2017,  recante  «Autorizzazione
ad assumere a tempo indeterminato unita' di  personale,  tra  l'altro
nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
ottobre 2017, recante «Autorizzazione ad assumere unita' di personale
(...) in favore di varie amministrazioni», ed in  particolare  l'art.
7, con il  quale  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  22
novembre 2017; 
    Considerato che in ragione  della  necessita'  di  dare  adeguato
impulso all'implementazione delle  riforme  attuative,  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e'  stato  autorizzato  con  nota  n.
0062407  P-4.17.1.7.4  del  2  novembre  2017  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  a
svolgere direttamente le procedure  concorsuali  per  selezionare  le
unita' di personale autorizzate con i suindicati decreti; 
    Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'indizione  di  un
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento  di  80  unita'  di
personale, caratterizzate  da  specifiche  professionalita',  con  il
profilo di collaboratore amministrativo con  orientamento  statistico
ed economico quantitativo, da inquadrare nella Terza Area funzionale,
Fascia retributiva F1, per far fronte  alle  esigenze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e da destinare agli uffici centrali e/o
territoriali sulla base delle esigenze  di  servizio  del  Ministero,
come risultanti anche all'esito della  redazione  del  Piano  di  cui
all'art. 6 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  come
modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico  per  esami  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato di ottanta unita' di personale, caratterizzate da
specifiche  professionalita',  con  il   profilo   di   collaboratore
amministrativo con orientamento statistico ed economico  quantitativo
(Codice concorso 01), da inquadrare  nella  terza  area  funzionale -
fascia retributiva F1 - e  da  destinare  agli  uffici  centrali  e/o
territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    Il venti per cento dei posti messi a  concorso  e'  riservato  ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, al personale appartenente  al  ruolo  unico
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    La procedura concorsuale  verra'  espletata  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68  e  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  nei  limiti  delle  rispettive
complessive quote d'obbligo. 
    Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  saranno
subordinate  alle  autorizzazioni  richieste  secondo  la   normativa
vigente. 
    Al  fine  di  consentire  ai  candidati  diversamente  abili   di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati
ammessi  al   concorso,   l'amministrazione   predisporra'   adeguate
modalita' di svolgimento delle prove di esame. 
    I posti riservati che non dovessero essere coperti  per  mancanza
di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano  superato
le prove secondo l'ordine di graduatoria. 
    Coloro che intendano  avvalersi  di  una  delle  riserve  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, ovvero  che  abbiano  titoli  di  preferenza  e/o  precedenza
dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso; in mancanza  di  tale  dichiarazione  al  candidato  non
verra' concesso il beneficio della riserva.