IL DIRETTORE GENERALE 
                 per le risorse umane e finanziarie 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche  e  integrazioni,  contenente  il  Testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modifiche    ed    integrazioni,    concernente    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  contenente  le   norme   di
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto in particolare, l'art. 62 del citato decreto legislativo n.
150 del 2009 che ha modificato l'art. 52 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994,  n.  174,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,
concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei  cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e  donna»,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni,   recante   la   «Legge   quadro   per    l'assistenza,
l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone  disabili»,  come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»; 
    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata  legge
n. 104 del 1992; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, recante il «Regolamento di esecuzione della  legge  12  marzo
1999, n. 68»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'Ordinamento  militare»  e  successive  integrazioni   e
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
«Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento  militare  in  professionale»,  cosi'  come  integrato  dal
decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente «Nuove norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,  concernente  misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16  giugno,
n. 191; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia»,   ed   in
particolare l'art. 42; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   «Regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed  integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio  per  via  telematica
delle domande per  la  partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in  legge
7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la  revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini,  ed  in
particolare l'art. 2; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive  modifiche  ed
integrazioni, recante «Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', nonche' in  materia  di  processo
civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive  modifiche
ed integrazioni, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica», ed in particolare l'art. 39; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive  modifiche  ed
integrazioni contenente «Delega al Governo  per  il  conferimento  di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche  ed
integrazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione  e
controllo della Corte dei conti; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza  di   tutti   i   tipi   di   concorso   indetti   dalle
amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
    Visti i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, recante il «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020»    che    autorizza    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per
il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente
dotazione organica, di 258 unita' di personale, dotate di  competenze
professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui
253 funzionari, area III, posizione economica F1; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  commi  376  e  377
dell'art. 1, recante «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge  finanziaria  2008)»  ed  il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato  dalla  legge  di
conversione n. 121, del 14  luglio  2008,  istitutivo  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 98 recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto il decreto  ministeriale  26  settembre  2014,  n.  753,  e
successive modifiche ed  integrazioni,  concernente  l'individuazione
degli    uffici    di    livello    dirigenziale     non     generale
dell'Amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e i decreti ministeriali 18 dicembre
2014, nn. 908-925 relativi ad Organizzazione e compiti  degli  Uffici
scolastici regionali del medesimo Ministero; 
    Visti i vigenti CC.CC.NN. LL. del personale non  dirigente  delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto ministeri»; 
    Visto,  in  particolare,  il   contratto   collettivo   nazionale
integrativo   del   personale    non    dirigente    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  Quadriennio
2006/2009,  sottoscritto  il  22  luglio  2010  -  contratto  n.   1,
concernente  il  sistema  professionale  del  personale  delle   aree
funzionali  istitutivo  del  profilo  professionale  di   funzionario
amministrativo-giuridico-contabile; 
    Considerata l'esigenza, recepita nel comma 607 dell'art. 1  della
citata legge 27 dicembre 2017, n.  205,  di  rafforzare,  nell'ambito
dell'Amministrazione   centrale   e    periferica    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  le   funzioni
istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche  autonome  per
lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente  connesse
alla gestione del servizio istruzione, tra le quali la  gestione  del
contenzioso; 
    Visto il successivo comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n.
205/2017 secondo cui  le  assunzioni  dei  vincitori  possono  essere
effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie ed  alle
disposizioni dell'art. 4, commi 3, 3-bis, 3-ter  e  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  in  aggiunta  alle  facolta'
assunzionali di cui all'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
114; 
    Visto che, per l'attuazione di quanto sopra detto, e' autorizzata
la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di  10.154.063,21  euro
annui a decorrere dall'anno 2019 e che agli oneri  connessi,  pari  a
846.171,94 euro per l'anno 2018  ed  a  10.154.063,21  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2019, si provvede,  per  l'anno  2018,  a  valere
sulle vigenti facolta' assunzionali  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mentre, per l'anno  2019,  quanto  a
1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta'  assunzionali  del
medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  concernente
«Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti  didattici  universitari»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509   e
successive modifiche ed  integrazioni,  riguardante  il  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  28  novembre  2000,  recante
«Determinazione   delle    classi    delle    lauree    universitarie
specialistiche» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270   e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante la determinazione delle classi  di
laurea magistrale; 
    Visto il decreto interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante  l'equiparazione  tra  diplomi  di
lauree  vecchio   ordinamento,   lauree   specialistiche   e   lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 20  dicembre  2010,  n.  240,  recante  «Norme  in
materia di organizzazione delle Universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario»; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre  2000,  n.  6350,  nonche'
l'art. 8, comma 3 della legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Ritenuto di dover precisare che ai fini  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore a quattro  anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale di  due  anni,  conseguito  dopo  la  laurea  (L)  di  durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi  dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a  ciclo  unico
della durata di cinque anni o di  sei  anni,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.   E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per   esami,    a
duecentocinquantatre' posti, per l'accesso al  profilo  professionale
di   funzionario   amministrativo-giuridico-contabile,   area    III,
posizione  economica  F1,  del  ruolo  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  per  gli  uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica. 
    2. Il cinque per cento dei  posti  a  concorso  e'  riservato  al
personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 
    3. I posti riservati, qualora non coperti,  sono  assegnati  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
    4. I duecentocinquantatre' posti sono cosi' ripartiti: 
 
           ===============================================
           |             Sede              |Numero posti |
           +===============================+=============+
           |AMMINISTRAZIONE CENTRALE       |     50      |
           +-------------------------------+-------------+
           |ABRUZZO                        |     7       |
           +-------------------------------+-------------+
           |BASILICATA                     |     4       |
           +-------------------------------+-------------+
           |CALABRIA                       |     8       |
           +-------------------------------+-------------+
           |CAMPANIA                       |     19      |
           +-------------------------------+-------------+
           |EMILIA ROMAGNA                 |     10      |
           +-------------------------------+-------------+
           |FRIULI VENEZIA GIULIA          |     5       |
           +-------------------------------+-------------+
           |LIGURIA                        |     9       |
           +-------------------------------+-------------+
           |LAZIO                          |     12      |
           +-------------------------------+-------------+
           |LOMBARDIA                      |     30      |
           +-------------------------------+-------------+
           |MARCHE                         |      7      |
           +-------------------------------+-------------+
           |MOLISE                         |      4      |
           +-------------------------------+-------------+
           |PIEMONTE                       |     16      |
           +-------------------------------+-------------+
           |PUGLIA                         |     15      |
           +-------------------------------+-------------+
           |SARDEGNA                       |      9      |
           +-------------------------------+-------------+
           |SICILIA                        |     17      |
           +-------------------------------+-------------+
           |TOSCANA                        |     12      |
           +-------------------------------+-------------+
           |UMBRIA                         |      5      |
           +-------------------------------+-------------+
           |VENETO                         |     14      |
           +-------------------------------+-------------+